Il mio intervento si limitava ad analizzare le sole implicazioni civilistiche e fiscali inerenti il tema che ci occupa e i relativi principi dedotti dalla maggior giurisprudenza, mettendo in risalto il fondamento normativo. Riguardo le problematiche derivanti dal mancato accordo tra le parti intermediate circa l’intestazione del contratto di locazione e a quelle legate alla responsabilità del mediatore immobiliare all’interno di tale scacchiere, vorrei rimarcare solo una cosa (scusate se poi esco un po’ dal seminato).
Occorre sin da subito evidenziare che tale forma di responsabilità non è presa in considerazione da alcuna disposizione normativa, pertanto bisognerà verificare se la stessa possa essere confinata, nella forma generale della diligenza, all’interno della disposizione prevista dall’art. 1759 cod. civ., nel suo complesso interpretata, al fine di verificare se tra gli obblighi generali gravanti sul mediatore v’è finanche quello di accertamento dell’assetto proprietario di un immobile da locarsi e della relativa intestazione contrattuale trasmessa per il suo tramite. A mio personalissimo avviso, escluderei che ci sia un generale dovere incombente su di esso teso all’individuazione di tale aspetto e delle conseguenti implicazioni civilistiche e tributarie, perché, se così fosse, si arriverebbe all’assurdo di addebitare una responsabilità al mediatore il quale dovrebbe, secondo tale ricostruzione, essere più diligente della stessa parte intermediata che magari è stata inesatta o reticente in proposito. Ove il mediatore, però, per qualsiasi causa, nello svolgimento del suo incarico, abbia notizia di ciò (o anche solo nel dubbio), dovrà renderne edotte le parti intermediate, comunicando loro le sue perplessità, e se, nonostante tutto, si sia voluto intestare il contratto ad un solo comproprietario/locatore condividente la comunione, egli andrà esente da qualsiasi responsabilità nascente dall’operazione negoziale. Se poi – come ha osservato Fabrizio – il medesimo voglia tutelarsi, assumendo un consenso scritto dalle parti intermediate che lo sollevi da ogni eventuale problematica conseguente, è pienamente legittimato a farlo.
Quanto sopra riportato, infatti, è nevralgico, quale cardine per risolvere il caso qui in esame e, più in generale, le patologie dei rapporti di mediazione, perché i repertori e gli stessi forum immobiliari sono pieni di casi in cui gli intermediati pretenderebbero dal mediatore prestazioni che il medesimo non è tenuto ad offrire, ad esempio una compiuta analisi tecnico-civilistico-fiscale della fattibilità giuridica e regolarità formale dell’affare o dell’atto, propedeutica al suo naturale sbocco: il contratto), e ciò anche senza magari aver ricevuto, in proposito, alcun espresso incarico dalle parti, a volte adombrando, quando poi i nodi vengono al pettine, che l’inadempimento del mediatore sarebbe stato quello di non aver eseguito tutte le verifiche o valutato correttamente il caso, dimenticando di ricordare che la giurisprudenza di legittimità non è mai giunta a richiedere al mediatore – salva la possibilità che il medesimo venga espressamente sollecitato in proposito da una delle parti intermediate - prestazioni che non gli sono richieste per legge: per conoscere l’esatto carico fiscale gravante su una pluralità di comproprietari/locatori è consigliabile rivolgersi ad un commercialista; per conoscere l’esatta provenienza di un immobile è bene contattare un notaio ecc.
In conclusione, date queste premesse, a me sembra che il mediatore immobiliare, tra le informazioni alle parti intermediate, abbia l’obbligo di fornire quelle di cui ha conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza richiesta secondo i canoni di buona fede, salvo il limite dato dalle competenze altrui. Null’altro. E’ questo, a mio giudizio, il criterio guida nel caso di specie e più in generale nell’obbligo informativo sancito dall’art. 1759 cod. civ. e della legge n°39 del 1989: infatti, il grado di conoscibilità, misurato sulla professionalità che si può e si deve attendere da un operatore specializzato come lui – come ha precisato, in maniera abbastanza chiara, la Corte di Cassazione il 22 marzo 2001, n°4126 - andrà poi commisurato ai vari parametri di riferimento, quali le caratteristiche peculiari di ogni singolo affare (locazione o compravendita che sia) e, soprattutto, il grado di organizzazione e il tipo di mezzi di cui dispone per lo svolgimento della sua attività.