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Diritto di superficie comune di Roma ha venduto alle Gescal
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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 576588" data-attributes="member: 9646"><p>Diciamo che seguendo la cronologia degli eventi il proprietario anche del suolo è/era lo IACP </p><p></p><p>Potrebbe ancora sussistere se nell'atto di trasferimento o di assegnazione c'è scritto che ai signori "Rossi" viene assegnato o trasferito l'immobile "Y" in diritto di superficie oppure "Rossi" acquista la proprietà superficiaria dell'immobile "Y"</p><p></p><p>Per logica da un'attenta lettura ed analisi dell'atto d'assegnazione dovrebbe essere semplice capire se si tratta di acquisto di una piena proprietà o di un immobile in diritto di superficie.</p><p></p><p>Lo si dovrebbe evincere anche dalla semplice visura catastale che in caso di proprietà superficiaria si dovrebbe trovare in ditta, oltre che all'assegnatario - acquirente, anche al concedente del terreno che sia il Comune - GesCal o IMPS che dir si voglia.</p><p></p><p>E' chiaro che senza leggere i titoli di provenienza nonostante l'accuratezza della tua descrizione è difficile dare una risposta </p><p>Però leggendo .......</p><p>tu parli di un assegnazione di un appartamento e allo stesso tempo della cessione di un area (terreno) anche se in percentuale.</p><p>cito: </p><p></p><p>Questa dicitura nell'atto lascia intendere che oltre l'assegnazione dell'alloggio che molto probabilmente era stato realizzato in un compendio in diritto di superficie, lo IACP cede anche la proprietà del suolo al signor Rossi per la percentuale di millesimi di proprietà a lui spettanti, acquisendo così quest'ultimo la piena proprietà dell'immobile (appartamento).</p><p></p><p></p><p>Credo che in questo passaggio hai mescolato due aspetti che non potevano essere inseriti in un unico Articolo dell'atto di provenienza ... il divieto di alienazione decennale è quello riportato nell'articolo 29 legge 14/2/1963 n.60 che prima hai citato, ma poco c'entra con la proprietà superficiaria, anche se penso che nel vostro caso tale divieto di alienazione dovrebbe essere superato sia perche i 10 anni sono belli che trascorsi </p><p>(parli di un atto a favore del de cuius Rossi, atto del 77) </p><p>oltretutto oggi gli aventi diritto sono gli eredi legittimi che, a mio dire sono liberi di alienare l'immobile come meglio credono. </p><p></p><p>Ovviamente è una mia interpretazione al tuo scritto</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 576588, member: 9646"] Diciamo che seguendo la cronologia degli eventi il proprietario anche del suolo è/era lo IACP Potrebbe ancora sussistere se nell'atto di trasferimento o di assegnazione c'è scritto che ai signori "Rossi" viene assegnato o trasferito l'immobile "Y" in diritto di superficie oppure "Rossi" acquista la proprietà superficiaria dell'immobile "Y" Per logica da un'attenta lettura ed analisi dell'atto d'assegnazione dovrebbe essere semplice capire se si tratta di acquisto di una piena proprietà o di un immobile in diritto di superficie. Lo si dovrebbe evincere anche dalla semplice visura catastale che in caso di proprietà superficiaria si dovrebbe trovare in ditta, oltre che all'assegnatario - acquirente, anche al concedente del terreno che sia il Comune - GesCal o IMPS che dir si voglia. E' chiaro che senza leggere i titoli di provenienza nonostante l'accuratezza della tua descrizione è difficile dare una risposta Però leggendo ....... tu parli di un assegnazione di un appartamento e allo stesso tempo della cessione di un area (terreno) anche se in percentuale. cito: Questa dicitura nell'atto lascia intendere che oltre l'assegnazione dell'alloggio che molto probabilmente era stato realizzato in un compendio in diritto di superficie, lo IACP cede anche la proprietà del suolo al signor Rossi per la percentuale di millesimi di proprietà a lui spettanti, acquisendo così quest'ultimo la piena proprietà dell'immobile (appartamento). Credo che in questo passaggio hai mescolato due aspetti che non potevano essere inseriti in un unico Articolo dell'atto di provenienza ... il divieto di alienazione decennale è quello riportato nell'articolo 29 legge 14/2/1963 n.60 che prima hai citato, ma poco c'entra con la proprietà superficiaria, anche se penso che nel vostro caso tale divieto di alienazione dovrebbe essere superato sia perche i 10 anni sono belli che trascorsi (parli di un atto a favore del de cuius Rossi, atto del 77) oltretutto oggi gli aventi diritto sono gli eredi legittimi che, a mio dire sono liberi di alienare l'immobile come meglio credono. Ovviamente è una mia interpretazione al tuo scritto [/QUOTE]
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