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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Diritto di superficie comune di Roma ha venduto alle Gescal
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<blockquote data-quote="sandroxxx" data-source="post: 576598" data-attributes="member: 2866"><p>Buongiorno e grazie per la risposta, leggo "<strong>Lo si dovrebbe evincere anche dalla semplice visura catastale che in caso di proprietà superficiaria si dovrebbe trovare in ditta, oltre che all'assegnatario - acquirente, anche al concedente del terreno che sia il Comune - GesCal o IMPS che dir si voglia</strong>."</p><p></p><p>Infatti nel mio post ho aggiunto proprio questo, da una <u>visura catastale storica</u>, si è potuto vedere che nell'anno 1977 il meccanografico porta come unica proprietà la "Gestione case per lavoratori", di seguito dall'anno 1977 antecedente all'impianto meccanografico, la proprietà passa come unico proprietario 1000/1000 all'allora proprietario persona fisica sig.Rossi, di cui oggi gli eredi.</p><p>Quindi da quanto esposto (da visura) e da quanto leggo posso dedurre e avere tranquillità che il proprietario o comunque gli eredi, oggi sono proprietari a tutti gli effetti e del cespite e del terreno ove ricade l'appartamento?</p><p>Posso averne certezza in riferimento alla vca appunto e a ciò che viene menzionato in atto?</p><p>Cito testualmente l'atto:</p><p><em><strong>"Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 29 della legge 14/2/1963 n.60, lo IACP della prov. di Roma, ente subentrato, in forza del predetto D.P.R. n. 1036, alla GesCaL, che nel prosieguo del presente atto sarà nominato Istituto, trasferisce in piena proprietà al sig. Rossi , che nel prosieguo sarà nominato "Acquirente", il quale accetta con i limiti, le condizioni ed i vincoli di cui appresso da valere per se ed aventi causa: </strong></em></p><p><em><strong>A)proprietà di quota indivisa di 4,05 millesimi dell'area del settore urbanistico VII del piano di zona .46 (Spinaceto) del comune di Roma, area trasferita in proprietà dal comune di Roma alla Gestione Case per i Lavoratori con atto in data 1973 a rogito notaio xxxx, per la realizazione di abitazioni, relativi accessori e servizi residenziali del medesimo settore urbanistico, area meglio precisata nel regolamento di consorzio come appresso depositato, registrato e trascritto e gravata, in partiocolare, a favore dell'acquirente e suoi aventi causa, di diritto di superficie in relazione alle porzioni immobiliari descritte alla successiva lettera B) nonchè di servitù di parcheggio come specificato alla successiva lettera C);</strong></em></p><p><em><strong>B) e C) Piena ed esclusiva proprietà separata, ai sensi e per gli effetti..."</strong></em></p><p>e qui B e C descrive l'alloggio, la cantina, le parti comuni e il parcheggio. poi menziona la categoria cat. la classe la rendita ecc...</p><p>Poi nell'art. successivo, nell'atto , prosegue parlando della cifra pagata dal sig. Rossi per l'assegnazione.e della possibilità di poter alienare l'immobile dopo l'estinzione dell'ipoteca e dopo il trascorrere dei 10 anni dalla trascrizione</p><p>In conseguenza del pagamento sopra indicato, c'è una quietanza di saldo.</p><p></p><p>P.s. in un sito leggevo inoltre che lo IACP potrebbe rivalere il diritto di prelazione che è un'altra cosa o sbaglio?</p><p>Nella fatttispecie potrebbe sussistere anche questo?</p><p>(specifico che nell'atto la prelazione non è menzionata).</p><p></p><p>In tutto questo ginepraio di parole e articoli qui la domanda finale:</p><p>"dopo quanto detto, posso avere la tranquillità di poter alienare il cespite senza avere il dubbio che sia ancora gravato dal diritto reale di superficie?</p><p>...soprattutto poterlo fare ovviamennte a <u>prezzo libero di mercato senza alcun tetto di cifra</u>?"</p><p></p><p>Grazie 1000 sperando di poter ricevere al più presto una risposta perchè siamo in bilico per una risposta ad una proposta ma vorremmo avere certezza di poterlo vendere liberamente!!!</p><p>Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sandroxxx, post: 576598, member: 2866"] Buongiorno e grazie per la risposta, leggo "[B]Lo si dovrebbe evincere anche dalla semplice visura catastale che in caso di proprietà superficiaria si dovrebbe trovare in ditta, oltre che all'assegnatario - acquirente, anche al concedente del terreno che sia il Comune - GesCal o IMPS che dir si voglia[/B]." Infatti nel mio post ho aggiunto proprio questo, da una [U]visura catastale storica[/U], si è potuto vedere che nell'anno 1977 il meccanografico porta come unica proprietà la "Gestione case per lavoratori", di seguito dall'anno 1977 antecedente all'impianto meccanografico, la proprietà passa come unico proprietario 1000/1000 all'allora proprietario persona fisica sig.Rossi, di cui oggi gli eredi. Quindi da quanto esposto (da visura) e da quanto leggo posso dedurre e avere tranquillità che il proprietario o comunque gli eredi, oggi sono proprietari a tutti gli effetti e del cespite e del terreno ove ricade l'appartamento? Posso averne certezza in riferimento alla vca appunto e a ciò che viene menzionato in atto? Cito testualmente l'atto: [I][B]"Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 29 della legge 14/2/1963 n.60, lo IACP della prov. di Roma, ente subentrato, in forza del predetto D.P.R. n. 1036, alla GesCaL, che nel prosieguo del presente atto sarà nominato Istituto, trasferisce in piena proprietà al sig. Rossi , che nel prosieguo sarà nominato "Acquirente", il quale accetta con i limiti, le condizioni ed i vincoli di cui appresso da valere per se ed aventi causa: A)proprietà di quota indivisa di 4,05 millesimi dell'area del settore urbanistico VII del piano di zona .46 (Spinaceto) del comune di Roma, area trasferita in proprietà dal comune di Roma alla Gestione Case per i Lavoratori con atto in data 1973 a rogito notaio xxxx, per la realizazione di abitazioni, relativi accessori e servizi residenziali del medesimo settore urbanistico, area meglio precisata nel regolamento di consorzio come appresso depositato, registrato e trascritto e gravata, in partiocolare, a favore dell'acquirente e suoi aventi causa, di diritto di superficie in relazione alle porzioni immobiliari descritte alla successiva lettera B) nonchè di servitù di parcheggio come specificato alla successiva lettera C); B) e C) Piena ed esclusiva proprietà separata, ai sensi e per gli effetti..."[/B][/I] e qui B e C descrive l'alloggio, la cantina, le parti comuni e il parcheggio. poi menziona la categoria cat. la classe la rendita ecc... Poi nell'art. successivo, nell'atto , prosegue parlando della cifra pagata dal sig. Rossi per l'assegnazione.e della possibilità di poter alienare l'immobile dopo l'estinzione dell'ipoteca e dopo il trascorrere dei 10 anni dalla trascrizione In conseguenza del pagamento sopra indicato, c'è una quietanza di saldo. P.s. in un sito leggevo inoltre che lo IACP potrebbe rivalere il diritto di prelazione che è un'altra cosa o sbaglio? Nella fatttispecie potrebbe sussistere anche questo? (specifico che nell'atto la prelazione non è menzionata). In tutto questo ginepraio di parole e articoli qui la domanda finale: "dopo quanto detto, posso avere la tranquillità di poter alienare il cespite senza avere il dubbio che sia ancora gravato dal diritto reale di superficie? ...soprattutto poterlo fare ovviamennte a [U]prezzo libero di mercato senza alcun tetto di cifra[/U]?" Grazie 1000 sperando di poter ricevere al più presto una risposta perchè siamo in bilico per una risposta ad una proposta ma vorremmo avere certezza di poterlo vendere liberamente!!! Saluti [/QUOTE]
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