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<blockquote data-quote="Michela_" data-source="post: 783878" data-attributes="member: 85369"><p>L’accettazione pura e semplice:</p><p>• espressa si configura se il chiamato manifesta esplicitamente la volontà di acquistare l’eredità, </p><p>• tacita, si verifica tutte le volte in cui la persona chiamata a succedere compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.</p><p></p><p>Sempre accettazione è, ma si fa compiendo operazioni diverse in momenti diversi e per motivi diversi.</p><p></p><p>• Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata;</p><p>• Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.)</p><p></p><p>OPPURE:</p><p><strong>• </strong>Accettazione con beneficio d’inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.</p><p></p><p>Qualsiasi tipo ti accettazione tu faccia, va per forza trascritta, non c’è altro modo per evitare ciò, è così.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Michela_, post: 783878, member: 85369"] L’accettazione pura e semplice: • espressa si configura se il chiamato manifesta esplicitamente la volontà di acquistare l’eredità, • tacita, si verifica tutte le volte in cui la persona chiamata a succedere compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Sempre accettazione è, ma si fa compiendo operazioni diverse in momenti diversi e per motivi diversi. • Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata; • Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.) OPPURE: [B]• [/B]Accettazione con beneficio d’inventario[B] [/B]è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio. Qualsiasi tipo ti accettazione tu faccia, va per forza trascritta, non c’è altro modo per evitare ciò, è così. [/QUOTE]
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