In caso di differenza tra l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di vendita di un immobile e quello presente in fattura quali responsabilità gravano sulle parti?
Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3-bis, del Dpr n. 633/1972, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.
La disposizione richiamata stabilisce, dunque, che il cedente e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa sanzione.
Fonte: FiscoOggi
Questo per dipanare le molte discussioni sulla solidarieta' acquirente/venditore sulle tassazioni...per il resto direi che e' solo la "fortuna all'italiana" se ci si casca dentro o meno e ditrovare il Notaio che la fa applicare o meno al momento dell'atto.
Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3-bis, del Dpr n. 633/1972, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.
La disposizione richiamata stabilisce, dunque, che il cedente e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa sanzione.
Fonte: FiscoOggi
Questo per dipanare le molte discussioni sulla solidarieta' acquirente/venditore sulle tassazioni...per il resto direi che e' solo la "fortuna all'italiana" se ci si casca dentro o meno e ditrovare il Notaio che la fa applicare o meno al momento dell'atto.