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Testo
<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 729962" data-attributes="member: 74848"><p>Dal 01/02/2022 è entrata in vigore la L 238/2021, nella quale viene modificato nuovamente (già era stata modifica con la L. n. 37/2019 dal 26/05/19) l’art. 5 c. 3 legge 39/89 con la seguente:</p><p></p><p>« L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, <strong>vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico</strong> per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di <strong>dipendente di ente pubblico</strong> o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i<strong> servizi finanziari</strong> di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in <strong>situazioni di conflitto di interessi</strong>».</p><p></p><p>Quindi ora il bar si può aprire perché non è lo stesso settore merceologico; l'architetto non lo puoi fare perché è attività intellettuale afferente al medesimo settore merceologico (anche se non hai ristrutturato la casa per la quale fai mediazione); il consulente immobiliare (anche se solo da una parte), la mediazione atipica o il "consigliere" o il <strong>procacciatori d’affari</strong> nel settore immobiliare devono essere iscritti al REA/RI di cui alla L.39/89 (cass. 8/07/2010 n°16147, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161) con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude al diritto alla provvigione e si applica l’art. 8 L.39/89 e succ. inerente l’esercizio abusivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 729962, member: 74848"] Dal 01/02/2022 è entrata in vigore la L 238/2021, nella quale viene modificato nuovamente (già era stata modifica con la L. n. 37/2019 dal 26/05/19) l’art. 5 c. 3 legge 39/89 con la seguente: « L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, [B]vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico[/B] per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di [B]dipendente di ente pubblico[/B] o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i[B] servizi finanziari[/B] di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in [B]situazioni di conflitto di interessi[/B]». Quindi ora il bar si può aprire perché non è lo stesso settore merceologico; l'architetto non lo puoi fare perché è attività intellettuale afferente al medesimo settore merceologico (anche se non hai ristrutturato la casa per la quale fai mediazione); il consulente immobiliare (anche se solo da una parte), la mediazione atipica o il "consigliere" o il [B]procacciatori d’affari[/B] nel settore immobiliare devono essere iscritti al REA/RI di cui alla L.39/89 (cass. 8/07/2010 n°16147, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161) con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude al diritto alla provvigione e si applica l’art. 8 L.39/89 e succ. inerente l’esercizio abusivo. [/QUOTE]
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