Buongiorno a tutti!
Una mia cliente sta valutando di fare un contratto di locazione a canone concordato.
E' il primo che faccio perciò avrei bisogno di alcuni chiarimenti: so che il contratto deve essere vidimato dalle associazioni di categoria, una per gli inquilini e una per i proprietari. La proprietaria è già iscritta ad una associazione che nel sito del comune è indicata come associazione per gli inquilini. Si può procedere con la vidimazione da questa associazione per gli inquilini (anche se è iscritta la proprietaria) e poi cercarne una che vidimi per i proprietari? O la proprietaria deve essere iscritta ad una associazione dei proprietari?
Le modalità di prestazione dell’attestazione le trovi scritte sull’accordo territoriale del Comune ove è posto l’immobile, poiché l’ottavo comma dell’art.1 del dm 16 gennaio 2017 lascia agli accordi locali la possibilità di fissare liberamente le regole della “bollinatura”.
E quindi? Quindi abbiamo Comuni che, in presenza di contratto non assistito (la modalità più utilizzata: le parti stipulano autonomamente il contratto senza l’assistenza delle organizzazioni) richiedono l’attestazione unilaterale, salvo il caso di contratti transitori in cui l’esigenza della transitorietà è diversa da quelle indicate nell’accordo locale o difficilmente documentabile o in caso di locazione di camere in un contratto per studenti universitari (cfr. accordo territoriale di Roma del 7 agosto 2023), altri Comuni che, invece, prevedono che l’attestazione, per tutti i tipi di contratto non assistiti, è valida solo se rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie dell’accordo prescelte dalle parti (cfr. accordo territoriale di Milano del 27 luglio 2023).
Se invece il contratto di locazione viene stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, la bilateralità è la regola, e cioè l’attestazione viene rilasciata da un’associazione che tutela i proprietari e da un’altra associazione che tutela gli inquilini .
E’ evidente che se l’accordo prevede l’obbligo della bilateralità dell’attestazione, questa non potrà essere che bilaterale, mentre, in ogni altro caso, tipo il caso in cui l’accordo preveda che l’attestazione può essere o unilaterale o bilaterale o nel caso in cui non preveda nulla al riguardo (cfr. l’accordo di Udine del 25 settembre 2017), l’attestazione può essere unilaterale.
Ogni organizzazione è certamente libera di rifiutarsi di mettere il suo timbro sull’attestato di rispondenza e, in caso di attestazione bilaterale, questa non verrebbe rilasciata nel caso vi fossero divergenze o contrasti tra le organizzazioni sindacali, ma l’interessato, per ottenere l’attestazione, potrebbe rivolgersi ad un’altra associazione che magari ha sottoscritto un “accordo pirata” diverso da quello sottoscritto dal Comune (è il caso in cui vengono stipulati più accordi nello stesso Comune): il TAR della mia Regione, come peraltro l’Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto i benefici fiscali al locatore che aveva applicato una convenzione conclusa senza la partecipazione del Comune di Milano.