Art 1754 c.c.: Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
In Italia le leggi che disciplinano la mediazione nel settore immobiliare e merceologico sono la legge 3 febbraio 39/1989 il d.m. 21/02/90 n.300, d.m. 21/12/90 n.452, d.m.7/10/93 n.589, D.lgs. 59/2010, il decreto attuativo D.M. 26/10/2011.
Il registro (ex ruolo) degli agenti di affari in mediazione è suddiviso in quattro sezioni:
Agenti immobiliari, in cui sono iscritti gli agenti che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
Agenti con mandato a titolo oneroso, che operano per conto e su incarico di una sola parte nel settore immobiliare e delle aziende (compiono atti giuridici per conto di una delle parti)
Agenti merceologici, svolgono mediazione per la conclusione d’affari relativi a merci, derrate e bestiame;
Agenti in servizi vari, svolgono mediazione per la conclusione d’affari relativi al settore dei servizi o attività non comprese nelle sezioni precedenti (matrimoni, congressi, cerimonie, pubblicità, informatica).
Art.1703 c.c.: Il mandato è il contratto col quale una parte, detta mandante, conferisce ad un’altra parte, detta mandatario, il potere di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza.
Nel Mandato con rappresentanza il mandante, mediante uno speciale atto (la procura) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo e quindi il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. In questo modo tutti gli atti che compie il mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante.
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante (senza conferire procura). Per trasferire in capo al mandante gli effetti dell’atto è necessario un altro negozio giuridico quindi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi sono acquistati ed assunti prima dal mandatario e poi trasferiti al mandante.
Obblighi del mandante.
Il mandante è tenuto a: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato salvo patto contrario (art 1719c.c.); pagare il compenso che spetta al mandatario, rimborsargli le anticipazioni con gli interessi legali, e risarcire i danni che il mandatario ha subìto a causa dell'incarico (art 1720 c.c.); riconoscere al mandatario il privilegio sulle cose del mandante che detiene per l'esecuzione del mandato e la prelazione sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questi (art 1721 c.c.).
Obblighi del mandatario.
Il mandatario è tenuto a: utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione dell’incarico (art 1710 c.c.); non eccedere i limiti fissati dal mandato, se il mandatario eccede i limiti, l’atto che eccede i poteri conferiti resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica (art 1711 c.c.); comunicare tempestivamente al mandante l'esecuzione del mandato e rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art 1712 e 1713 c.c.); corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto (art 1714 c.c.); non risponde verso il mandante dell'adempimento dei terzi tranne nel caso che l'insolvenza dei terzi gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto (art 1715 c.c.); se il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto se non è accettato da tutte e sono obbligati in solido verso il mandante (art 1716 c.c.); se sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario risponde dell'operato della persona sostituita (art 1717 c.c.); custodire le cose che gli sono state consegnate o inviate per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano deterioramento o sono giunte con ritardo (art 1718 c.c.).
Gli atti si possono distinguere in atti di ordinaria amministrazione che riguardano la sfera della disponibilità e regolamentazione delle rendite (riscossione di crediti, pagamento di debiti), e quelli che migliorano o conservano il patrimonio e atti di straordinaria amministrazione riguardano atti che possono diminuire il patrimonio o il suo valore complessivo (alienazione, affitto, comodato, pegno, ipoteca, accettazione o rinunzia all’eredità).