• Autore discussione Autore discussione kr7
  • Data d'inizio Data d'inizio
Ciao, ho un'idea che mi gira per la testa da settimane e scrivo qui in cerca di lumi.

Se una persona si occupa di fotografare l'immobile, valutarlo, scrivere l'annuncio e caricarlo sui portali con l'account del proprietario dell'immobile, serve il patentino?

Se questa persona fornisce supporto al proprietario a reperire/produrre la documentazione utile alla vendita dell'immobile serve il patentino?

Se questa persona condivide l'immobile su un proprio canale social serve il patentino?

Se questa persona mostra l'immobile a potenziali acquirenti per conto del propietario (quindi il proprietario si accorda con l'interessato e manda questa persona solo a mostrarlo) senza intercedere nella trattativa, serve il patentino?

Chiedo in quanto, a occhio, non c'è l'attività di mediazione (questa persona non gestirebbe la trattativa, agirebbe solo verso il proprietario dell'immobile) ma online ho trovato informazioni discordanti.

Grazie anticipatamente
Di tutta la lista, se la persona si limita a mostrare l'immobile senza partecipare alla trattativa o influenzare le decisioni delle parti, potrebbe non essere considerata mediazione. Tuttavia, questa attività potrebbe essere vista come un'estensione del ruolo di mediatore, soprattutto se svolta in modo continuativo o professionale, visto che di fatto lo è. Sulle altre, in un modo o nell'altro si può discutere.
 
Da non avvocato direi che se non ti fai pagare una provvigione (per esempio se ti viene riconosciuto un costo fisso ed indipendente dalla conclusione dell'affare) e se non ti fai pagare dall'acquirente non vedo vincoli legali.

Certo che specialmente in fase di visita sconfinare nella mediazione è un attimo.

Come detto è un’idea che mi gira per la testa e tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Grazie per l’info!
 
Ciao, ho un'idea che mi gira per la testa da settimane e scrivo qui in cerca di lumi.

Se una persona si occupa di fotografare l'immobile, valutarlo, scrivere l'annuncio e caricarlo sui portali con l'account del proprietario dell'immobile, serve il patentino?

Se questa persona fornisce supporto al proprietario a reperire/produrre la documentazione utile alla vendita dell'immobile serve il patentino?

Se questa persona condivide l'immobile su un proprio canale social serve il patentino?

Se questa persona mostra l'immobile a potenziali acquirenti per conto del propietario (quindi il proprietario si accorda con l'interessato e manda questa persona solo a mostrarlo) senza intercedere nella trattativa, serve il patentino?

Chiedo in quanto, a occhio, non c'è l'attività di mediazione (questa persona non gestirebbe la trattativa, agirebbe solo verso il proprietario dell'immobile) ma online ho trovato informazioni discordanti.

Grazie anticipatamente
Hai descritto esattamente il lavoro base di un agente immobiliare, ovvero la mediazione per Legge, quindi serve l'abilitazione. Su questa cosa non c'è possibilità di elusione, infatti non esistono attività del genere. Le multe sono alte e la seconda volta è penale.
 
Mha che dire...prudenzialmente non avrei difficolta' a definirla una classica tra le piu classiche POVERATE : QUASI alla stregua di andare al Gym coi mezzi pubblici per capirci.
Per la carita'..puo' forse il bagnino provvedere alla fasciatura di una ferita e alla donazione di un farmaco da banco sulla spiaggia senza essere che si configuri l esercizio abusivo della professione medica ?
In linea generale, assumendosene le responsabilita SI...fino a che va tutto bene...POI pero' occorre considerare la FREQUENZA dell intervento.
Caro @kr7 vediamo di parlarci chiaro: farli tutti fessi una volta e cosa agevole...farli tutti fessi di continuo e cosa poco intelligente.
Va poi da se che se operi in mezzo al nulla di un paesino della maremma nulla accade..se traffichi a Firenze su cose di un minimo prestigio le cose cambiano.
Insomma almeno per decenza, vediamo di non trasformarci in trafficoni arraffapagnotta che ce ne sono gia abbastanza in giro e non sono piu nemmeno i tempi...
 
Ciao, ho un'idea che mi gira per la testa da settimane e scrivo qui in cerca di lumi.

Se una persona si occupa di fotografare l'immobile, valutarlo, scrivere l'annuncio e caricarlo sui portali con l'account del proprietario dell'immobile, serve il patentino?

Se questa persona fornisce supporto al proprietario a reperire/produrre la documentazione utile alla vendita dell'immobile serve il patentino?

Se questa persona condivide l'immobile su un proprio canale social serve il patentino?

Se questa persona mostra l'immobile a potenziali acquirenti per conto del propietario (quindi il proprietario si accorda con l'interessato e manda questa persona solo a mostrarlo) senza intercedere nella trattativa, serve il patentino?

Chiedo in quanto, a occhio, non c'è l'attività di mediazione (questa persona non gestirebbe la trattativa, agirebbe solo verso il proprietario dell'immobile) ma online ho trovato informazioni discordanti.

Grazie anticipatamente
Mi pare che tu voglia provare a fare un mestiere per cui 1) ancora non sai se effettivamente potrà piacerti al 100%, 2) ancora non sai se effettivamente ci sei portato e se potresti avere talento...

Mi chiedo: perchè non cominciare a collaborare con qualche agenzia, invece di girare intorno alla questione "inventandosi" un'attività similare?
 
Mi pare che tu voglia provare a fare un mestiere per cui 1) ancora non sai se effettivamente potrà piacerti al 100%, 2) ancora non sai se effettivamente ci sei portato e se potresti avere talento...

Mi chiedo: perchè non cominciare a collaborare con qualche agenzia, invece di girare intorno alla questione "inventandosi" un'attività similare?
Perchè a studiare si fa fatica. Ogni tanto qualcuno inventa l'acqua calda e scopre il sistema per fare soldi con poca fatica.
Io non l'ho ancora trovato...
 
Forse non tutti conoscono la Mediazione atipica o Unilaterale.
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/08/2017 n° 19161:
La legge n. 39/89 statuisce l’obbligo dell’iscrizione a ruolo per chi svolge, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari, relativi ad immobili o aziende, anche in modo occasionale o non continuativo. In tale categoria, rientra anche il procacciatore d’affari, che su incarico di una parte, svolge attività di intermediazione diretta alla conclusione di un determinato affare.
Ricordo che tra le sezioni previste dalla L 39/89 esiste la sezione per Mandatari a titolo oneroso, ovvero coloro che compiono atti per una sola parte nel settore immobiliare.
Quindi se vuoi lavorare anche per una sola parte per compiere atti inerenti il settore immobiliare facendoti pagare bisogna essere appositamente iscritti nella apposita sezione facendo la SCIA e avendo i requisiti (diploma, attestato e superamento esame in CCIAA). Se non lo fai incorri nella sanzione di esercizio abusivo che prevede una sanzione amministrativa (da 7.500 € a 15.000 € e la restituzione delle provvigioni) e poi successivamente una sanzione penale (art 348 c.p.) che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 € a 50.000€. Viene inoltre inflitta una sanzione a chi ha aiutato altri a compiere la mediazione abusivamente con una sanzione disciplinare e la reclusione da 1 a 5 anni e una multa da 15.000€ a 75.000€.
 
Art 1754 c.c.: Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

In Italia le leggi che disciplinano la mediazione nel settore immobiliare e merceologico sono la legge 3 febbraio 39/1989 il d.m. 21/02/90 n.300, d.m. 21/12/90 n.452, d.m.7/10/93 n.589, D.lgs. 59/2010, il decreto attuativo D.M. 26/10/2011.

Il registro (ex ruolo) degli agenti di affari in mediazione è suddiviso in quattro sezioni:
Agenti immobiliari, in cui sono iscritti gli agenti che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
Agenti con mandato a titolo oneroso, che operano per conto e su incarico di una sola parte nel settore immobiliare e delle aziende (compiono atti giuridici per conto di una delle parti)
Agenti merceologici, svolgono mediazione per la conclusione d’affari relativi a merci, derrate e bestiame;
Agenti in servizi vari, svolgono mediazione per la conclusione d’affari relativi al settore dei servizi o attività non comprese nelle sezioni precedenti (matrimoni, congressi, cerimonie, pubblicità, informatica).

Art.1703 c.c.: Il mandato è il contratto col quale una parte, detta mandante, conferisce ad un’altra parte, detta mandatario, il potere di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza.
Nel Mandato con rappresentanza il mandante, mediante uno speciale atto (la procura) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo e quindi il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. In questo modo tutti gli atti che compie il mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante.
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante (senza conferire procura). Per trasferire in capo al mandante gli effetti dell’atto è necessario un altro negozio giuridico quindi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi sono acquistati ed assunti prima dal mandatario e poi trasferiti al mandante.

Obblighi del mandante.
Il mandante è tenuto a: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato salvo patto contrario (art 1719c.c.); pagare il compenso che spetta al mandatario, rimborsargli le anticipazioni con gli interessi legali, e risarcire i danni che il mandatario ha subìto a causa dell'incarico (art 1720 c.c.); riconoscere al mandatario il privilegio sulle cose del mandante che detiene per l'esecuzione del mandato e la prelazione sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questi (art 1721 c.c.).

Obblighi del mandatario.
Il mandatario è tenuto a: utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione dell’incarico (art 1710 c.c.); non eccedere i limiti fissati dal mandato, se il mandatario eccede i limiti, l’atto che eccede i poteri conferiti resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica (art 1711 c.c.); comunicare tempestivamente al mandante l'esecuzione del mandato e rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art 1712 e 1713 c.c.); corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto (art 1714 c.c.); non risponde verso il mandante dell'adempimento dei terzi tranne nel caso che l'insolvenza dei terzi gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto (art 1715 c.c.); se il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto se non è accettato da tutte e sono obbligati in solido verso il mandante (art 1716 c.c.); se sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario risponde dell'operato della persona sostituita (art 1717 c.c.); custodire le cose che gli sono state consegnate o inviate per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano deterioramento o sono giunte con ritardo (art 1718 c.c.).

Gli atti si possono distinguere in atti di ordinaria amministrazione che riguardano la sfera della disponibilità e regolamentazione delle rendite (riscossione di crediti, pagamento di debiti), e quelli che migliorano o conservano il patrimonio e atti di straordinaria amministrazione riguardano atti che possono diminuire il patrimonio o il suo valore complessivo (alienazione, affitto, comodato, pegno, ipoteca, accettazione o rinunzia all’eredità).
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Indietro
Top