Interessante lo spunto di prendere direttamente agevolazione su C per l'altro fratello. Non ci avevo pensato.
Non può, avendo già un immobile di proprietà nello stesso Comune (non importa se acquisito con agevolazioni prima casa o meno).

Tutte nello stesso comune, per l'altro fratello per soddisfare i requisiti se ho ben capito poi si tratta solo di trasferire la residenza/utenze dall'immobile B al C.
Stai facendo molta confusione: meglio farsi assistere dal notaio, se non ti fidi.
 
Funziona così, nel senso che se 2 eredi avranno quote 1/2 e 1/2 su un unico immobile in successione, esempio, e solo uno dei 2 non ha usufruito delle agevolazioni prima casa cioè non ha ancora una prima casa intestata (mentre l'altro ce l'ha), solamente costui potrebbe dichiarare di voler usufruire delle agevolazioni, a patto da trasferirci la residenza entro un anno.

A quel punto "come per magia" anche l'altro usufruirebbe dell'imposta prima casa per quell'immobile della successione, PERCHÈ FUNZIONA ACCUSSÌ!
L'affermazione non tiene conto, secondo me, di quanto previsto dalla normativa fiscale. L'agevolazione 'prima casa' non si estende automaticamente a tutti i cointestatari di un immobile, indipendentemente dalle loro condizioni personali. Ogni erede deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge per beneficiare dell'agevolazione, e il possesso di una quota non implica necessariamente l'applicabilità generale dell'agevolazione agli altri proprietari. Almeno, io la vedo così, ma non sono un commercialista.
 
L'affermazione non tiene conto, secondo me, di quanto previsto dalla normativa fiscale. L'agevolazione 'prima casa' non si estende automaticamente a tutti i cointestatari di un immobile, indipendentemente dalle loro condizioni personali. Ogni erede deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge per beneficiare dell'agevolazione, e il possesso di una quota non implica necessariamente l'applicabilità generale dell'agevolazione agli altri proprietari. Almeno, io la vedo così, ma non sono un commercialista.
Tu la vedi così, ma non la norma.

Anche io la vedevo così, prima di compilare la prima successione che feci, perché la logica prevede così, come hai in mente tu.

Ma in Italia, di logico, c'è rimasto ben poco... e questo credo sia l'unico caso in cui la "non logica" aiuta il contribuente.
 
Tu la vedi così, ma non la norma.

Anche io la vedevo così, prima di compilare la prima successione che feci, perché la logica prevede così, come hai in mente tu.

Ma in Italia, di logico, c'è rimasto ben poco... e questo credo sia l'unico caso in cui la "non logica" aiuta il contribuente.
L'agevolazione 'prima casa' deve rispettare comunque i requisiti previsti dal D.P.R. 131/1986 e dall'art. 69 della Legge 342/2000. Questi specificano che solo gli eredi che soddisfano le condizioni possono richiederla, come la mancanza di altra proprietà idonea nello stesso comune e l'impegno a trasferire la residenza entro un anno. Anche se sembra un caso in cui la 'non logica' può favorire i contribuenti, la normativa rimane chiara e deve essere interpretata con attenzione per evitare malintesi e futuri accertamenti.
 
La frase della nota evidenzia una differenza fondamentale tra compravendita e donazione o successione in relazione alle agevolazioni "prima casa". Nella compravendita, solo chi soddisfa i requisiti previsti dalla legge (ad esempio, non possedere altre abitazioni idonee) può beneficiare delle agevolazioni. Invece, nel caso di donazione o successione, se almeno uno degli aventi causa possiede i requisiti, il beneficio si estende automaticamente anche agli altri.
 
La frase della nota evidenzia una differenza fondamentale tra compravendita e donazione o successione in relazione alle agevolazioni "prima casa". Nella compravendita, solo chi soddisfa i requisiti previsti dalla legge (ad esempio, non possedere altre abitazioni idonee) può beneficiare delle agevolazioni. Invece, nel caso di donazione o successione, se almeno uno degli aventi causa possiede i requisiti, il beneficio si estende automaticamente anche agli altri.
Esatto, e’ quello che ho detto dall’inizio
 
La frase della nota evidenzia una differenza fondamentale tra compravendita e donazione o successione in relazione alle agevolazioni "prima casa". Nella compravendita, solo chi soddisfa i requisiti previsti dalla legge (ad esempio, non possedere altre abitazioni idonee) può beneficiare delle agevolazioni. Invece, nel caso di donazione o successione, se almeno uno degli aventi causa possiede i requisiti, il beneficio si estende automaticamente anche agli altri.
Nel caso di un singolo immobile e purità di soggetti, si.

Sono invece meno sicura che questo principio di "estensione" valga anche per il punto 4, ovvero una pluralità di beneficiari per una pluralità di immobili.

Credo di sì...certo è più intricato di quello che sembrava.
 
Sono invece meno sicura che questo principio di "estensione" valga anche per il punto 4, ovvero una pluralità di beneficiari per una pluralità di immobili.
Il punto 4 riguarda più eredi e più immobili, se tutti gli eredi chiedono ( perché ne hanno i requisiti) le agevolazioni ognuno su un immobile o su una quota di esso.
Nel tuo caso, solo tu hai diritto alle agevolazioni, quindi l’agevolazione stessa sul “tuo” immobile si estende anche alle quote dell’altro(che non ho un diritto autonomo perché già proprietario di altro immobile).
 

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