Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Una notizia per gli amici agenti immobiliari:


Cartello "vendesi" sulla porta e pubblicità su internet: scatta il diritto alla provvigione per l'agente immobiliare
L'acquirente nega l'intervento del mediatore, ma i testimoni confermano la presenza dell'avviso pubblicitario

Il fatto . Un agente immobiliare otteneva un decreto ingiuntivo a titolo di provvigione nei confronti dell'acquirente dell'immobile, sostenendo di aver ricevuto incarico di reperire un compratore dai proprietari edi aver pubblicizzato l'immobile, sia attraverso il suo sito internet che con l'apposizione di un vistoso cartello sulla recinzione della casa.

Il compratore si opponeva sostenendo di non aver mai conosciuto l'agente, di aver contattato direttamente la proprietaria dopo essere venuto a conoscenza che l'immobile era in vendita e di aver concluso l'affare senza che mai fosse intervenuta l'agenzia.

=> Diritto del mediatore alla provvigione. Il preliminare di vendita è un presupposto.
=> Diritto alla provvigione in caso di c.d. acquiescenza verso l'attività del mediatore

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 761 del 27 settembre 2019 , ha confermato il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione.

Il diritto alla provvigione
. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.

Nesso causale . È infatti sufficiente che il mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 869/2018).

Fonte: Cartello "vendesi" sulla porta e pubblicità su internet: scatta il diritto alla provvigione per l'agente immobiliare
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Certo, quella che facciamo tutti, con contratti, impegni scritti, accordi, clausole è detta mediazione atipica, seppur del tutto diffusa ed ormai "tipica" nonchè secondo me l'unica a garantire le parti. Ma per la Legge la mediazione non necessita di tutta questa struttura, si realizza quando un agente abilitato, rendendo noto il proprio ruolo alle parti, le mette in realzione per la conclusione di un affare, anche che si concretizzi in futuro. Il conttatto che si conclude è "per adesione" come in pizzeria.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
A mio avviso l'unica modalità che garantisce libero mercato, massima velocità di scambio e garantisce tutte le parti è il modello americano, al momento inapplicabile nei fatti in Italia.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
A mio avviso l'unica modalità che garantisce libero mercato, massima velocità di scambio e garantisce tutte le parti è il modello americano, al momento inapplicabile nei fatti in Italia.

Io non ho capito se siamo in bilico tra il modello americano e quello inglese, o se, visto che dopotutto le cose funzionano come funzionano da decenni, siamo in un isoletta di stabilità nostra.
 

Del Giudice Immobiliare

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Umberto vorrei fosse così ma l’articolo provviene da una sentenza non ti nascondo che mi ha sorpreso se neanche una proposta d’acquisto firmata accettata e con assegno ci tutela significa che siamo in balia dei disonesti
 

studiopci

Membro Storico
Io ho letto l'articolo ed ho letto la sentenza, dal telefonino e di fretta, per cui potrei aver letto male, ma sinceramente non capisco dove sia il velato consiglio della Corte di Cassazione ad aggirare l'agenzia e ancor più sinceramente non capisco la ratio dell'articolo a meno di trovarla solo nell'opportunità di immetterla in rete per fare ranking al sito.
La sentenza ha dato torto al ( furbo ) ricorrente come è giusto che sia, per quanto riguarda la possibilità del sorgere della provvigione in capo al mediatore solo con il compromesso, questo si è sempre saputo ma beninteso , solo nel caso in cui la proposta di acquisto non dimostri giuridicamente l'individuazione dell'immobile ( ed anche in questo caso è sempre da vedere ) quindi deve essere una proposta del tipo: " " io tizio e caio ti offro x euro per il tuo immobile " in questo caso una proposta semplice e che quasi mai ( spero ) viene usata. Non dimentichiamo che la PdA deve essere registrata per disposizioni di legge, non dimentichiamo la famosa sentenza ( per convenienza caduta nel dimenticatoio ) del " compromesso di compromesso " che tanto scalpore ha fatto qualche anno fa e tante speranze ha dato a chi non voleva più comprare l'immobile. Questo perchè nel momento in cui si redige una PdA che ha in se gli elementi essenziali del contratto ( che ricordo essere :“l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.) questa se accettata e portata a conoscenza secondo i modi e le forme indicate, da proposta di acquisto unilaterale passa a contratto tra le parti con tutti gli effetti e gli obblighi civili ed amministrativi che riporta al suo interno. Sinceramente quindi , salvo abbia letto male, quest'articolo credo che sia una totale inutilità, almeno per chi ha un minimo di buon senso e conoscenza della materia.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Umberto vorrei fosse così ma l’articolo provviene da una sentenza non ti nascondo che mi ha sorpreso se neanche una proposta d’acquisto firmata accettata e con assegno ci tutela significa che siamo in balia dei disonesti
dipende da come è impostata una proposta d'acquisto.
Se è gia preliminare il problema non si pone
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Sinceramente quindi , salvo abbia letto male, quest'articolo credo che sia una totale inutilità, almeno per chi ha un minimo di buon senso e conoscenza della materia.
Sono totalmente d’accordo con te.
Articolo fuorviante, perché nessuno può pensare di avere diritto alle provvigioni per un contratto di opzione, o per un “preliminare di preliminare”, che non è vincolante tra le parti.
Peccato leggere simili inesattezze in rete, come se “fregare un agente” fosse un’opera meritoria !
 

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