Una notizia per gli amici agenti immobiliari:
Cartello "vendesi" sulla porta e pubblicità su internet: scatta il diritto alla provvigione per l'agente immobiliare
L'acquirente nega l'intervento del mediatore, ma i testimoni confermano la presenza dell'avviso pubblicitario
Il fatto . Un agente immobiliare otteneva un decreto ingiuntivo a titolo di provvigione nei confronti dell'acquirente dell'immobile, sostenendo di aver ricevuto incarico di reperire un compratore dai proprietari edi aver pubblicizzato l'immobile, sia attraverso il suo sito internet che con l'apposizione di un vistoso cartello sulla recinzione della casa.
Il compratore si opponeva sostenendo di non aver mai conosciuto l'agente, di aver contattato direttamente la proprietaria dopo essere venuto a conoscenza che l'immobile era in vendita e di aver concluso l'affare senza che mai fosse intervenuta l'agenzia.
=> Diritto del mediatore alla provvigione. Il preliminare di vendita è un presupposto.
=> Diritto alla provvigione in caso di c.d. acquiescenza verso l'attività del mediatore
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 761 del 27 settembre 2019 , ha confermato il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione.
Il diritto alla provvigione . Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
Nesso causale . È infatti sufficiente che il mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 869/2018).
Fonte: Cartello "vendesi" sulla porta e pubblicità su internet: scatta il diritto alla provvigione per l'agente immobiliare
Cartello "vendesi" sulla porta e pubblicità su internet: scatta il diritto alla provvigione per l'agente immobiliare
L'acquirente nega l'intervento del mediatore, ma i testimoni confermano la presenza dell'avviso pubblicitario
Il fatto . Un agente immobiliare otteneva un decreto ingiuntivo a titolo di provvigione nei confronti dell'acquirente dell'immobile, sostenendo di aver ricevuto incarico di reperire un compratore dai proprietari edi aver pubblicizzato l'immobile, sia attraverso il suo sito internet che con l'apposizione di un vistoso cartello sulla recinzione della casa.
Il compratore si opponeva sostenendo di non aver mai conosciuto l'agente, di aver contattato direttamente la proprietaria dopo essere venuto a conoscenza che l'immobile era in vendita e di aver concluso l'affare senza che mai fosse intervenuta l'agenzia.
=> Diritto del mediatore alla provvigione. Il preliminare di vendita è un presupposto.
=> Diritto alla provvigione in caso di c.d. acquiescenza verso l'attività del mediatore
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 761 del 27 settembre 2019 , ha confermato il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione.
Il diritto alla provvigione . Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
Nesso causale . È infatti sufficiente che il mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 869/2018).
Fonte: Cartello "vendesi" sulla porta e pubblicità su internet: scatta il diritto alla provvigione per l'agente immobiliare