COTO

Nuovo Iscritto
Buon giorno a tutti per favore vorrei qualche suggerimento per non commettere errori poichè sto comprando un bilocale con annesso un sottotetto collegato.(provincia di milano costruito nel 2005)
Il propietario mi ha detto d avere per il sottotetto l agibilita e sulla piantina catastale c è scritto sottotetto non abitabile, il mio dubbio è ma l abitabilita e l agibilita allora non sono la stessa cosa (come ho letto)??.
Credo che il sottotetto possa essere agibile ma non abitabile come nel mio caso,volevo sapere quali sono i controlli che devo fare e quali documenti richiedere(oltre all agibilita) per non andare incontro ad eventuai fregature,grazie mille.
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
abitabilità è stata sostituita dall'agibilità e riguarda tutto l'edificio;

il fatto che un sottotetto sia non abitabile significa che non è sfruttabile come abitazione ma deve essere utilizzato come un locale di sgombero/magazzino;

se lo stato di fatto corrisponde al progetto edilizio e all'accatastamento e hai anche l'agibilità l'unica ulteriore verifica la farei presso la conservatoria dei registri immobiliare per vedere che ci sono ipoteche o altri pregiudizi sull'immobile
 

COTO

Nuovo Iscritto
Grazie sig federico per la risposta, ma se l abitabilita è stata sosituita dall agibilita come mi dice,e io ho l agibilita,perchè non ho anche l abitabilita?
probabilmente perchè non ho l altezza media la luminosita ecc ovvero al sottotetto manca qualche requisito per renderlo tale,di contro mi corregga se sbaglio posso costruirci delle stanze chiamate locali di sgombero o lavanderia/stireria e usarle per tale scopi,e se un domani arrivasse un condono lo potrei rendere abitabile?
grazie
 

barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Testo Unico Edlizia DPR 380/2001 TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al
comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di
costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o
aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata
presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e
integrazioni.
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
volevo dire che il sottotetto non è "abitabile" nel senso stretto, cioè non ci si può abitare ma può essere utilizzato come superficie non residenziale (per esempio come ripostiglio).

l'importante è che il fabbricato abbia l'agibilità

se mai in futuro ci fosse una legge che consentisse il condono in tal senso potrà renderlo "residenziale"
 

gangi

Nuovo Iscritto
Professionista
Grazie sig Arnaldo per avermi detto cosa è il certificato di agibilita' per il resto personalmente non mi interessa chi lo rilascia ne come domandarlo poichè ho scritto che gia l ho,sicuramene puo' servire ad altri utenti del forum la sua risposta,ma io personalmente ho chiesto altro.
 

balletto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
DI FATTO. un sottotetto che non rispetta le disposizioni sanitarie (altezza media ponderale, rapporto aero-illiminante ecc.) anche se dovesse essere condonato (perchè abisivo si condona, e non se regolarmente licenziato) non potrà mai essere destinato ad abitazione o parte di essa.
 

COTO

Nuovo Iscritto
buongiorno,oddio che casino riepilogando abbiamo questo sottotetto non abitabile,un giorno ammettendo che sia condonato,
non potrà mai essere destinato ad abitazione o parte di essa.
e che mi serve allora fare il condono?e perchè non puo far parte di essa,io pensavo che gia oggi faceva parte dell appartamento il sottotetto?
scusate ma propio non capisco.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Gentilmente è possibile sapere la vostra opinione sui dubbi generati dal sig. Balletto grazie mille.

Balletto intendeva dire che se un piano sottotetto, in caso di eventuale condono, per essere reso abitabile, dovrebbe rispondere a determinati requisiti minimi, sia in ambito di regolamento edilizio, sia in materia igienico sanitaria...per quest'ultima necessita che i rapporti-aeroilluminanti siano idonei (pari ad 1/8 dlla sup. pavimento), avere un'altezza minima di 1,50 (molti RE variano l'altezza minima) ed un'altezza massima tale da permettere un'altezza media ponderale di cm. 240 (v. art. 6.-65 della LR 12/05), oggi deve anche rispondere alle norme sul contenimento energetico...invero è da dire che molti codoni di sottotetto sono stati sanati con requisiti non prettamente corretti a quanto indicato...ma questo è altro argomento...:)
Spero esserti stato d'aiuto e magari adesso più chiaro il quesito...;)
 

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