L'eliminazione delle disposizioni che, per le cessioni immobiliari, consentivano accertamenti in base al "valore normale" (ai fini IVA e delle imposte sul reddito), ha efficacia retroattiva e comporta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'abbandono dei giudizi pendenti nei quali la pretesa si sia fondata esclusivamente sulle norme abrogate, senza ulteriori elementi di prova.
Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.18/E del 14 aprile 2010, che accoglie in pieno l'orientamento dell'ANCE, la quale, fin dal principio, ha sostenuto la retroattività della norma della Legge Comunitaria 2008 (art.24, commi 4, lett.f, e 5, legge 88/2009) che elimina la possibilità di effettuare accertamenti immobiliari in base al "valore normale".
Pertanto, l'eventuale scostamento tra l'ammontare del mutuo o finanziamento erogato ed il corrispettivo di vendita dell'immobile costituisce esclusivamente una "presunzione semplice", non sufficiente di per sè a giustificare l'avvio del procedimento accertativo.
In merito, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo integralmente l'orientamento dell'ANCE, con la citata C.M. n.18/E/2010, chiarisce che l'abrogazione dell'art.35, commi 2-3, del DL 223/2006 ha efficacia retroattiva e produce effetti "anche con riferimento al periodo pregresso".
In particolare, il "periodo pregresso", cui si riferisce la Circolare, è l'arco temporale compreso tra il 4 luglio 2006 e le date di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 88/2009 (ossia, rispettivamente, il 15 luglio 2009 per gli accertamenti IVA, e il 29 luglio 2009 per quelli ai fini delle imposte sul reddito).
Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.18/E del 14 aprile 2010, che accoglie in pieno l'orientamento dell'ANCE, la quale, fin dal principio, ha sostenuto la retroattività della norma della Legge Comunitaria 2008 (art.24, commi 4, lett.f, e 5, legge 88/2009) che elimina la possibilità di effettuare accertamenti immobiliari in base al "valore normale".
Pertanto, l'eventuale scostamento tra l'ammontare del mutuo o finanziamento erogato ed il corrispettivo di vendita dell'immobile costituisce esclusivamente una "presunzione semplice", non sufficiente di per sè a giustificare l'avvio del procedimento accertativo.
In merito, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo integralmente l'orientamento dell'ANCE, con la citata C.M. n.18/E/2010, chiarisce che l'abrogazione dell'art.35, commi 2-3, del DL 223/2006 ha efficacia retroattiva e produce effetti "anche con riferimento al periodo pregresso".
In particolare, il "periodo pregresso", cui si riferisce la Circolare, è l'arco temporale compreso tra il 4 luglio 2006 e le date di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 88/2009 (ossia, rispettivamente, il 15 luglio 2009 per gli accertamenti IVA, e il 29 luglio 2009 per quelli ai fini delle imposte sul reddito).