La proposta di acquisto che viene fatta sottoscrivere ai clienti, generalmente contiene la clausola di vincolatività della stessa per un certo periodo e, quella relativa alla modalità della comunicazione dell'eventuale accettazione.
Sovente, viene stabilito che l'accettazione debba essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata o telegramma.
Che accade se erroneamente non viene fatta la comunicazione nelle modalità stabilite e magari, nel frattempo, decorrono i termini di efficacia della proposta?
Sino a quando il proponente non ha notizia dell'accettazione potrebbe, decorso il termine di irrevocabilità della proposta, revocarla.
La Cassazione, tuttavia, ha stabilito che:
La disposizione dettata, in tema di conclusione del contratto, dal quarto comma dell'art. 1326 c.c., secondo la quale, quando il proponente richieda una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa, è preordinata all'esclusivo interesse del proponente stesso, il quale può pertanto rinunciare a detta forma ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso. (sent. n. 406 del 14-01-2004).
Pertanto laddove il proponente dovesse aver avuto notizia dell'accettazione in modo diverso da quello stabilito nella proposta sottoscritta e, vi abbia dato adesione (ad esempio fissando l'appuntamento dal notaio per la sottoscrizione del contratto preliminare), il contratto si potrà considerare concluso e conseguentemente nascerà il diritto a richiedere la provvigione.
Sovente, viene stabilito che l'accettazione debba essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata o telegramma.
Che accade se erroneamente non viene fatta la comunicazione nelle modalità stabilite e magari, nel frattempo, decorrono i termini di efficacia della proposta?
Sino a quando il proponente non ha notizia dell'accettazione potrebbe, decorso il termine di irrevocabilità della proposta, revocarla.
La Cassazione, tuttavia, ha stabilito che:
La disposizione dettata, in tema di conclusione del contratto, dal quarto comma dell'art. 1326 c.c., secondo la quale, quando il proponente richieda una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa, è preordinata all'esclusivo interesse del proponente stesso, il quale può pertanto rinunciare a detta forma ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso. (sent. n. 406 del 14-01-2004).
Pertanto laddove il proponente dovesse aver avuto notizia dell'accettazione in modo diverso da quello stabilito nella proposta sottoscritta e, vi abbia dato adesione (ad esempio fissando l'appuntamento dal notaio per la sottoscrizione del contratto preliminare), il contratto si potrà considerare concluso e conseguentemente nascerà il diritto a richiedere la provvigione.