Massimo Chimienti

Membro Attivo
Professionista
La proposta di acquisto che viene fatta sottoscrivere ai clienti, generalmente contiene la clausola di vincolatività della stessa per un certo periodo e, quella relativa alla modalità della comunicazione dell'eventuale accettazione.

Sovente, viene stabilito che l'accettazione debba essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata o telegramma.

Che accade se erroneamente non viene fatta la comunicazione nelle modalità stabilite e magari, nel frattempo, decorrono i termini di efficacia della proposta?

Sino a quando il proponente non ha notizia dell'accettazione potrebbe, decorso il termine di irrevocabilità della proposta, revocarla.

La Cassazione, tuttavia, ha stabilito che:
La disposizione dettata, in tema di conclusione del contratto, dal quarto comma dell'art. 1326 c.c., secondo la quale, quando il proponente richieda una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa, è preordinata all'esclusivo interesse del proponente stesso, il quale può pertanto rinunciare a detta forma ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso. (sent. n. 406 del 14-01-2004).

Pertanto laddove il proponente dovesse aver avuto notizia dell'accettazione in modo diverso da quello stabilito nella proposta sottoscritta e, vi abbia dato adesione (ad esempio fissando l'appuntamento dal notaio per la sottoscrizione del contratto preliminare), il contratto si potrà considerare concluso e conseguentemente nascerà il diritto a richiedere la provvigione.
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
A me sembra una cosa saggia e con i piedi per terra...

Perchè andare a trovare difficoltà anche dove non ci sono ?....:^^:
Silvana
 

Antonello

Nuovo Iscritto
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Agente Immobiliare
L'avevo sempre sostenuto ed ora mi fa piacere che ci sia una sentenza della Cassazione che conferma.
 

stefanonobili

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Cari colleghi, a me è accaduto un altro caso, in terminni di accettazione della proposta d'acquisto:
Ho comunicato l'avvenuta accettazione alla proponente tramite telegramma, inviato alle 20,30 dell'ultimo giorno di validità della proposta e ricevuto alla 8.00 del mattino seguente. Soo stato costretto a detta comunicazione, in quanto la forma prevista era il fax, che la proponente di propria volontà mi staccava per impedire l'invio.
Come previsto dalla proposta alla firma dell'accettazione e ricezione del telegramma, ho consegnato al venditore la somma di €.5.000,00
Ebbene, dopo qualche giorno mi si richiede dalla parte proponente nuovo sopralluogo, per verifiare l'immobile con il figlio, che era l'interessato all'acquisto, dopo la visita mi arriva telegramma, con proposta di ridurre il prezzo pattuito per problemi legati al terrazzo da rifare. Ovviamente precisando che il terrazzo era stato già oggetto di discussione prima della proposta, e che il condominio aveva già deliberato in tal senso, per cui le spese erano a carico del venditore, inivitavo la proponente ad adempiere all'acquisto.
Immediatamente dopo mi arriva R.R. del suo legale, che mi intima di riconsegnare l'assegno in quanto l'accettazione della proposta d'acquisto è un atto ricettizio, e pertanto essendo la sua cliente venuta a conoscenza dell'accettazione dopo la scadenza ( 8 ore), della proposta aveva diritto alla restituzione dell'assegno.
Ovviamente siamo andati in giudizio, ove ho fatto presente la malafede dell'acquirente che prima mi impediva l'invio del fax, poi formulava una nuova offerta a condizioni diverse, adducendo scuse non veritiere, e solo successivamente dopo circa 10 gg. intendeva avvalersi della caratteristica ricettizia della comunicazione.
Ebben il giudice ha condannato in solido il sottoscritto ed il venditore, alla restituzione delle somme ed al pagamento delle spese, che nella fattispecie, ho dovuto sostenere io per intero, compresa la restituzione dei 5.000 euro che aveva incassato il venditore, in quanto non avendo lui adempiouto alla restituzione, in forza della solidarietà della condonna, l'Avv. della parte acquirente, aveva iniziato la procedura di recupero mediante pignoramento a danno del sottoscritto.
Ora dovrei fare causa al venditore per la rivalsa sul 50% di quanto pagato, e dovrei ricorrere in appello contro l'acquirente , ma ho paura nel sostenere tale giudizio in quanto non vorrei soccomebere per la seconda volta.
Io sostengo che un cliente che intende avvalersi della formula ricettizia della comunicazione dell'accettazione, lo debba fare tempestivamente, e non nelle modalità in cui se ne avvalsa l'acquirente, che dapprima formula una nuova offerta, e solo dopo dieci giorni, intende avvalersi della tardiva comunicazione. che comunque era sta inviata nie termini della validità della proposta, ed inviata a mezzo telegramma in quanto la fomra scelta del fax, di fatto mi era resa impossibile in quanto la cleinte di volontà staccava la linea al momento in cui prativa la ricezione.
Qualcuno ha sentenze in meirto o similari, in mio supporto??
Grazie
Stefano Nobili:disappunto:
 

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