La dichiarazione di successione non implica l'accettazione dell'eredità.
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La dichiarazione di successione non implica accettazione di eredità
Nell’ambito dell’attività quotidiana di uno studio notarile è molto frequente che i clienti, resi edotti sulla necessità di procedere ad effettuare l’
accettazione espressa o tacita dell’eredità per porre in essere degli atti dispositivi dei beni di provenienza ereditaria, rispondano, quasi stupiti, che è stata già presentata, registrata e trascritta la dichiarazione di successione!!!
Ebbene,
ciò non è sufficiente per essere considerati eredi e per poter disporre dei beni, se non sono trascorsi dieci anni dalla morte. Con questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
La
dichiarazione di successione è un documento conservativo la cui mera presentazione al Fisco non implica necessariamente l’accettazione di eredità da parte dei presunti eredi. E’ quanto più volte affermato e recentemente ribadito da diverse sentenze della
Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, possono citarsi le sentenze n. 8053 del 2017 e n. 22017/2016). Vediamo meglio di cosa si tratta e cosa comporta.
La natura della dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un atto di natura fiscale che viene richiesto alla morte di un individuo così da poter calcolare e pagare le eventuali imposte previste sul suo patrimonio ereditario.
Si tratta, dunque, solo di un adempimento fiscale che tutti gli
aventi diritto all’eredità possono compiere, anche se non ancora effettivamente eredi e ha lo scopo di evitare eventuali sanzioni causate dal mancato pagamento delle imposte. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa può essere presentata anche da uno solo di essi.
Ciò non determina, tuttavia, un’
accettazione tacita dell’eredità e, perciò, non implica che l’avente diritto diventi automaticamente erede agli occhi della legge.
L’accettazione dell’eredità
In caso gli aventi diritto all’eredità del defunto intendano, invece, divenire eredi a tutti gli effetti, dovranno accettare,
espressamente o tacitamente, l’eredità. In tal caso esistono, appunto, due possibili vie percorribili:
L’eredità può essere accettata attraverso un
atto espresso, che sia atto pubblico o scrittura privata. In tal caso bisognerà pagare tutte le imposte relative all’atto che viene, poi, registrato, all’
Agenzia delle Entrate e trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
A questo punto l’erede avrà compiuto tutte le relative pratiche successorie e, in caso di vendita dell’immobile, non dovrà versare nessun’altra imposta.
L’accettazione tacita dell’eredità, al contrario, si desume dall’attività posta in essere dal chiamato rispetto al compedio ereditario, tale da
integrare gli estremi dell’atto gestorioincompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Classico esempio è proprio la disposizione di un bene di provenienza ereditaria. In tal caso, però, l’erede disponente sarà tenuto a versare al Notaio le imposte dovute per la trascrizione in Conservatoria dell’accettazione tacita dell’eredità che discende dall’atto dispositivo posto in essere.
In ogni caso, sarà necessario
trascrivere la suddetta accettazione: tale ultimo adempimento avrà ad oggetto il vero e proprio atto di accettazione in caso di accettazione espressa, mentre in caso di accettazione tacita questo adempimento discenderà direttamente dall’atto dispositivo posto in essere.
In conclusione, dunque, per poter divenire a tutti gli effetti eredi di un patrimonio non basta la dichiarazione di successione. E’ necessario compiere un atto di accettazione dell’eredità espresso oppure tacito. Qualora ciò non avvenisse, il nuovo proprietario non potrà essere garantito a tutti gli effetti della proprietà del bene.