Pame

Nuovo Iscritto
Professionista
Ho una domanda da porre, qualora il coniuge convivente del de cuius sia nel possesso di alcuni beni tipo tv, oggetti di arredo non di valore ecc. Sussiste secondo voi l'obbligo di accettare l'eredita con beneficio di inventario, oppure no trattandosi di beni di scarso valore? Aggiungo che la casa e' di proprietà della figlia, il problema sorge poiché trattasi di eredita gravata da debiti, tenuto conto di quanto stabilisce il cc, secondo cui il chiamato all'eredita nel possesso dei beni deve accettare con beneficio di inventario l'eredita altrimenti si considera erede puro e semplice, rispondendo in tale ultimo caso
dei debiti ereditari anche oltre il valore dell'attivo. Grazie anticipatamente
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao pame
Se decidi di accettare l'eredità con il beneficio di inventario così come disciplinato dall'art. 484 del Cdo. Civ., gli effetti di tale decisione sono regolamentati dall'art. 490 dello stesso codice, che dice che tu risarcirai i debitori fino all'esaurimento del valore pervenutoti dalla successione accettatta con il beneficio di inventario, se invece esistono situazioni diverse e più personali che non hai potuto postare ti consiglo di prospettare il quesito ad un notaio o un legale di tua fiducia.:ok:
Ciao salves
 

Pame

Nuovo Iscritto
Professionista
Ringrazio salves, premesso che e' corretto quanto scrivi, la risposta dovrebbe essere affermativa, nel senso che il chiamato nel possesso dei beni se vuole usufruire dell'accettazione beneficiata deve procedere all'inventario degli stessi entro tre mesi dall'apertura della successione e provvedere nei 40 giorni successivi a decide se accettare o rinunciare. In mancanza del rispetto dei due termini il chiamato si considera ex lege erede puro e semplice con la conseguenza Che il suo patrimonio e quello del de cuius si confondono e Che egli dovra respondere dei debiti ereditari anche oltre l'eventuale attivo ricevuto e con I propri beni. A rigore il coniuge convivente si considera nel possesso dei beni ereditari poiche avendo vissuto nella stessa casa con il de cuius egli continua a poter disporre dei medesimi.
 

Giulina

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Art. 480 - Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
..............
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Occorre valutare la situazione dopo aver verificato quanto caduto in successione e aver appurato le eventuali passività a carico della successione, l'accettazione con beneficio è sempre da consigliare nei casi in cui il de cuius era sprovveduto o meglio allegro, uso termini eufemistici,nella gestione delle sue risorse economiche come sembrebbe di capire da quello che scrivi.
Quindi accettazione beneficiata se si è ancora in tempo per presentare la dichiarazione al Tribunale competente.
Avv. Luigi De Valeri:stretta_di_mano:
 

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