A partire dal 29 marzo è entrato in vigore il D.Lgs n. 28/2011 che ha introdotto il nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del dgls 192/2005 (inserito a seguito di procedura di infrazione comminata dalla UE, dopo l'abrogazione da parte del parlamento dell'obbligo di consegna della ACE.
Esso prescrive l'inserimento negli atti di compravendita e di locazione di un'apposita clausola sulla certificazione energetica dei fabbricati,.
Esso prescrive l'inserimento negli atti di compravendita e di locazione di un'apposita clausola sulla certificazione energetica dei fabbricati,.
c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione
energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si
applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia' dotate di
attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater.