Le linee guida nazionali intese come D.M emesso in data 26 giugno 2009 non mi pare riportano direttamente indicazioni circa l'uso della ACE, ma solo criteri, metodologie di calcolo, validità ecc.
A stabilire norme sul piano nazionale è il D.Lgs 192 del 19/08/2005 e s.m.e i., che al riguardo è stato emendato con D. Lgs 28 del 3/3/2011, il quale all'art. 6 del D.Lgs 192 aggiunge i seguenti commi:
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o singole u.i. è inserita apposita clausola con la quale lacquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici ed unità immobiliari già dotate di attestato di certicifazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1'ter, 1-quater
La Lombardia ha invece legiferato in merito con L.R. n. 10 del 29/06/2009 che all'art. 1 ha introdotto una integrazione alla LR 24 del 11/12/2006 all'art. 25 comma 4, inserendo il comma :
4-ter. Nel caso di locazione ... a decorrere dall'1 luglio 2010, l'ACE .... è consegnato dal proprietario al conduttore all'atto della stipula del contratto, in copia dichiarata conforme all'originale.
La disposizione regionale in materia energetica prevale su quella nazionale.
Da ultimo l'AdE: questa non è tenuta a ricevere copia dell' ACE: entrambi i casi sopra ciati parlano di consegna al conduttore. ( e a livello nazionale solo se già se ne dispone ..)
Se emerge qualcosa di diverso vi prego di girare l'informazione.