pinpaul

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti,:D

Volevo chiedere lumi in merito a questa casistica che mi è capitata.
Un mio cliente ha ereditato insieme al fratello un' immobile sito in modena, quindi attualmente risulta 50% + 50% per ciascun fratello. A questo punto un fratello decide di rilevare dall' altro il 50%. Parte acquirente è però coniugato in comunione legale dei beni ( e non vuole fare la separazione) quindi per forza di cose interverrà la moglie che si intesterà la quota del 25%. La mia domanda a questo punto è: l' ACE serve????

Grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno..... :ok:
 
M

marcellogall

Ospite
Buongiorno a tutti,:D

Volevo chiedere lumi in merito a questa casistica che mi è capitata.
Un mio cliente ha ereditato insieme al fratello un' immobile sito in modena, quindi attualmente risulta 50% + 50% per ciascun fratello. A questo punto un fratello decide di rilevare dall' altro il 50%. Parte acquirente è però coniugato in comunione legale dei beni ( e non vuole fare la separazione) quindi per forza di cose interverrà la moglie che si intesterà la quota del 25%. La mia domanda a questo punto è: l' ACE serve????

Grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno..... :ok:

Innanzitutto la moglie, anche se non è in regime di separazione dei beni, può benissimo firmare senza nessun diritto del 25%. L'eredità spetta interamente al marito. Per l'ACE, che ora si chiama APE, credo che in questo caso non sia necessario.
Dato che sono al mare e il sole potrebbe aver offuscato le mie conoscenze ti consiglio di chiedere conferma al notaio.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Al riguardo, deve dirsi che, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni nazionali, in materia di certificazione energetica degli edifici la competenza legislativa spetta alle Regioni.

Visto che la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto in tali Regioni è obbligatorio allegare tale documento.

La Regione Emilia Romagna prevede l’esenzione per i trasferimenti immobiliari eseguiti attraverso determinati atti o provvedimenti tra cui le divisioni con o senza conguaglio; gli atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'immobile; gli atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado.

Poiché la cessione avviene tra due fratelli non ci sarebbe obbligo di allegazione dell’ACE ma trattandosi di trasferimento tra cognati, cioè affini di secondo grado, affini di grado superiore al grado stabilito per l’esenzione, la certificazione deve essere allegata.

Aggiungo però che non è obbligatorio che la moglie intervenga per forza nell'atto di compravendita. Il marito può acquistare e, in ragione del regime di comunione di beni, la moglie ope legis diviene comproprietaria della casa, ancorché non intestataria.
Lei dovrà intervenire per forza nell'acquisto solo se deve fare dichiarazioni prima casa mentre dovrà comunque intervenire nell'atto di vendita, quando avverrà, in qualità di comproprietaria ancorché non intestataria. Per questi aspetti senti il notaio rogante.
 

pinpaul

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per le risposte....

@ kurt

Ne approfitto della tua competenza e ti pongo un' ultima domanda: se in atto non interviene la Moglie, l' atto è cmq soggetto all' obbligo d' allegazione?
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
no. In tale condizione la moglie è proprietaria non intestataria e l'atto riguarda due parenti in linea retta, quindi è esente per normativa regionale.

Marcello,
in ipotesi di compravendita non rileva il titolo di provenienza del cedente (cognato). Se fanno la compravendita con la moglie in comunione dei beni la situazione post atto è la seguente:
a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità
b) marito proprietario al 50% del 50 % acquistato dal fratello (25%)
c) moglie proprietaria al 50% del 50 % acquistato dal cognato (25%)

Altra soluzione è la compravendita senza intervento della moglie, la situazione sarebbe la seguente:
a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità;
b) marito intestatario del 50% acquistato dal fratello e proprietario al 25%
c) moglie non intestataria e proprietaria della quota acquistata dal marito al 25%

In altre parole con la comunione può avverarsi l'ipotesi in cui l'intestatario condivida la proprietà con il coniuge che non compare in titoli di proprietà. La situazione è regolata ope legis, ergo limitando, in ragione di talune interpretazioni, la libertà del soggetto che non partecipa all'atto e che si trova proprietario anche contro la sua volontà o conoscenza.

Infine esiste una terza possibilità con rinuncia del fratello all'eredità sull'immobile e conguaglio in denaro. In questo caso l'immobile sarebbe sottratto alla comunione perché proveniente interamente da eredità, anche se potrebbe essere opinata, in sede di separazione e/o divorzio, la provenienza dei fondi.
 
M

marcellogall

Ospite
Dopo aver letto quanto scrive Kurt devo ammettere che ho parlato di eredità ma non ho precisato che l'acquisto in comunione dei beni destina alla moglie il 50% di quanto acquistato. Sono stato impreciso e chiedo venia.
Il sole ha prodotto l'effetto confusionale previsto.
 

pinpaul

Membro Attivo
Agente Immobiliare
no. In tale condizione la moglie è proprietaria non intestataria e l'atto riguarda due parenti in linea retta, quindi è esente per normativa regionale.

Marcello,
in ipotesi di compravendita non rileva il titolo di provenienza del cedente (cognato). Se fanno la compravendita con la moglie in comunione dei beni la situazione post atto è la seguente:
a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità
b) marito proprietario al 50% del 50 % acquistato dal fratello (25%)
c) moglie proprietaria al 50% del 50 % acquistato dal cognato (25%)

Altra soluzione è la compravendita senza intervento della moglie, la situazione sarebbe la seguente:
a) marito proprietario esclusivo del 50 % in quanto eredità;
b) marito intestatario del 50% acquistato dal fratello e proprietario al 25%
c) moglie non intestataria e proprietaria della quota acquistata dal marito al 25%

In altre parole con la comunione può avverarsi l'ipotesi in cui l'intestatario condivida la proprietà con il coniuge che non compare in titoli di proprietà. La situazione è regolata ope legis, ergo limitando, in ragione di talune interpretazioni, la libertà del soggetto che non partecipa all'atto e che si trova proprietario anche contro la sua volontà o conoscenza.

Infine esiste una terza possibilità con rinuncia del fratello all'eredità sull'immobile e conguaglio in denaro. In questo caso l'immobile sarebbe sottratto alla comunione perché proveniente interamente da eredità, anche se potrebbe essere opinata, in sede di separazione e/o divorzio, la provenienza dei fondi.



Credo che adotteremo la soluzione in neretto, oggi ne parlo col Notaio ma credo proprio che tu abbia trovato la soluzione per il mio cliente.

Grazie mille!!:D[DOUBLEPOST=1374849913,1374849799][/DOUBLEPOST]
Dopo aver letto quanto scrive Kurt devo ammettere che ho parlato di eredità ma non ho precisato che l'acquisto in comunione dei beni destina alla moglie il 50% di quanto acquistato. Sono stato impreciso e chiedo venia.
Il sole ha prodotto l'effetto confusionale previsto.

Eh eh succede!! :risata:

:ok: grazie anche a te per l' interessamento!
 

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