catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Si può usufruire delle agevolazioni 1^ casa acquistando 2 unità immobiliari attigue?
Ho chiesto ad un notaio e mi ha detto che solo su di una unità si può applicare l' agevolazione, a meno che, se il proprietario è lo stesso, le riunisca in una sola.

Eppure io mi ricordo di aver letto qualcosa in merito in una guida dell'agenzia delle entrate ... voi che ne pensate? :idea:
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ha ragione il notaio puoi usufruire delle agevolazioni solo se le proprietà, acquistate anche in epoche successive, vengono riunite in una unica abitazione.
 

Letizia Arcudi

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Ciao
devi insieme al tecnico presentare il docfa per la fusione delle due particelle
e riaccastare il bene in un unico subalterno
La proprietà deve essere intestata ad unico soggetto
C'è effettivamente una circolare dell'agenzia delle entrate
con chiarimenti in merito
Saluti
 

Diego Zucchini

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Il tuo cliente può acquistare 2 unità attigue, o l'unità attigua a quella di cui è già proprietario, usufruendo delle agevolazioni. Non necessariamente il docfa va presentato prima del rogito, ma è sufficiente l'impegno (per iscritto in atto) a realizzare un'unica unità. La giurisprudenza credo non faccia riferimento ad un termine preciso entro il quale vada rispettato suddetto impegno, ma i Notai mi hanno sempre parlato di un termine di 18 mesi.
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
incort ha scritto:
Il tuo cliente può acquistare 2 unità attigue, o l'unità attigua a quella di cui è già proprietario, usufruendo delle agevolazioni. Non necessariamente il docfa va presentato prima del rogito, ma è sufficiente l'impegno (per iscritto in atto) a realizzare un'unica unità. La giurisprudenza credo non faccia riferimento ad un termine preciso entro il quale vada rispettato suddetto impegno, ma i Notai mi hanno sempre parlato di un termine di 18 mesi.
Allora può acquistarle come due unità separate dichiarando in atto che successivamente le riunirà in una e sarà l'acquirente a pagare il tecnico che gli svolgerà la pratica. Ho capito bene?
 

Diego Zucchini

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
In passato mi è capitato di far acquistare, ad un privato, l'appartamento adiacente (a quello di cui era già proprietaio, però) e il Notaio l'ha fatto impegnare per iscritto a collegarle (a sue spese, naturalmente). Mi sembra di capire che il tuo caso sia lievemente differente (il tuo cliente ne acquista 2 in un botto!!). Il principio dovrebbe essere lo stesso, ma una telefonata al Notaio di fiducia, secondo me, non guasta.
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
http://www.dossier.net/primacasa/norme/ ... 20contigua

forse qui è anche meglio
una sintesi:

3.4 Acquisto di abitazione contigua

L'agevolazione "prima casa" spetta anche per l'acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 1998, n. 563) che, con riferimento all'applicazione dell'agevolazione "prima casa" prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche all'acquisto di alloggi "... risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche (...) nella tipologia degli alloggi non di lusso".
Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore si estende all'acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici c.d. "prima casa", ad esempio nei casi di acquisto di una stanza contigua (analogamente a questo caso si veda quanto precisato con riferimento al regime IVA nella circolare del 1 marzo 2001, n. 19/E, punto 2.2.13 e più di recente nella risoluzione 25/E del 25 febbraio 2005).
Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l'agevolazione in esame spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune.
Per quanto concerne l'ultimo requisito, quello della "novità", in via eccezionale, diversamente dalla dichiarazione che va resa in tutti gli altri casi, nelle ipotesi in commento l'acquirente non renderà la dichiarazione circa la novità nel godimento dell'agevolazione "prima casa".

Credo sia utile tra i doc lo posto anche in allegato
 

Allegati

  • CIRCOLARE N. 38 DEL 12 AGOSTO 2005.doc
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