h) Permuta
La prelazione non trova applicazione nel caso di permuta del fondo con altro bene (art. 8, secondo comma della legge n. 590 del 1965).
Il motivo per cui la permuta è stata esclusa dal diritto di prelazione è che essa permuta confligge in modo strutturale con il diritto di prelazione: quest’ultimo presuppone tra il terzo acquirente del fondo agricolo e il coltivatore prelazionante parità di condizioni, nel senso che il coltivatore è in grado di offrire al proprietario del terreno una controprestazione identica a quella che è in grado di offrire il terzo. Nella permuta ciò non accade, perché il proprietario del terreno è soddisfatto soltanto con lo scambio del terreno con un altro bene, il quale peraltro gli può essere trasferito solo dal terzo che ne sia proprietario, non certamente dal coltivatore che non ha alcun diritto reale sul bene stesso.
Di qui la norma dell’art. 8 della legge 590/1965, la quale, escludendo la permuta dalla prelazione, si riferisce ad ogni ipotesi di permuta e non soltanto alla permuta del terreno agricolo con altro terreno agricolo, sia perché non esiste nel testo legislativo alcuna limitazione in tal senso, sia perché la ratio della norma è quella di tutelare in ogni caso il proprietario che intende conseguire un bene determinato e infungibile e non un semplice corrispettivo in denaro, la fungibilità del quale rende indifferente, per il proprietario, il soggetto tenuto a corrispondere la somma di denaro corrispondente al prezzo (48).
In definitiva, sulla base della predetta riflessione, si è ritenuto che anche la permuta del fondo agricolo con un fabbricato impedisce il realizzarsi della prelazione (49).
Addirittura la Cassazione afferma che la legge si limita a parlare di “permuta”, espressione onnicomprensiva che non limita il suo operare ad uno scambio del terreno agricolo con un bene individuato e determinato, ma che concerne lo scambio del terreno con un bene di qualsiasi natura (50) e fermo restando che il concetto di permuta non viene meno nell’ipotesi che esista un conguaglio in denaro, purché il conguaglio adempia alla funzione accessoria di pareggiare la differenza di valore fra le due cose reciprocamente trasferite e costituisca, pertanto, elemento secondario ed accessorio rispetto al valore del bene cui si accompagna, ma non quando il versamento in denaro sia prevalente rispetto al valore della cosa trasferita (51).
Mentre non si ha permuta qualora il bene scambiato con il fondo sia privo dei requisiti della determinatezza e dell’infungibilità, come accade nel caso di titoli azionari facilmente reperibili sul mercato (52).
Altra volta si è precisato che non si ha permuta nell’ipotesi di corrispettivo della vendita rappresentato da azioni considerate non come titoli di credito attributivi del particolare status di socio, ma per il loro valore monetario preventivamente determinato (53).