Mi spiace dover contraddire granducato e mattone ma le cose stanno proprio come dice il notaio.
Si può richiedere l'agevolazione per un acquisto successivo alla donazione ma non si può ottenere per una donazione successiva. La circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 al punto 6.2 riporta:
Nella circolare n. 44/E del 2001 già richiamata è stato precisato che l’applicazione in misura fissa dell’imposta ipotecaria e catastale per i trasferimenti derivanti da successione o donazione (art. 69, comma 3, legge 342 del 2000) "… non preclude la possibilità in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra casa di abitazione non di lusso, di fruire dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa (…), per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato".
Vale a dire che se si riceve a titolo gratuito una abitazione e per essa si chiede l'agevolazione prima casa regolata dall'art. 69, comma 3, legge 342 del 2000 (prima casa in successione o donazione) allora è ancora possibile acquistare una altra prima casa in un Comune diverso, con la nota II-bis) sopra citata.
Non vale però il contrario, nel senso che non è lecito prima acquistare agevolato e dopo chiedere l'agevolazione in successione o donazione.
Ma si può andare oltre.
Una legge come l'art. 69, comma 3, legge 342 del 2000 (prima casa in successione o donazione) è così mal fatta, come varie volte segnalato sia nel sito internet del Notariato che nelle pagine del giornale Il Sole 24 ORE, da lasciar spazio alla possibilità, per una persona che non l'ha mai richiesta in acquisto o costruzione, di chiedere l'agevolazione prima casa in successione o donazione svariate volte di seguito.