marcanto

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Ma tu prendi troppo sul serio tutto....
è quello che capita quando si E' persone serie ......
.... saprai bene che che ci sono stati "capimastri" che senza aver sostenuto esami di scienza delle costruzioni, hanno saputo erigere "la cupola del Brunelleschi"
Dovresti leggerti/studiarti la storia!!!
Perché quando scrivi - la cupola del Brunelleschi - lo metti tra le virgolette ?
La cupola certo non è sua, ma si devono a lui geniali intuizioni senza le quali la cupola non esiterebbe........non esisterebbe come la vediamo oggi.
Come ben saprai Brunelleschi era un architetto, la stessa cupola fu eretta/costruita e si regge ancora oggi grazie ad una geniale intuizione dello stesso Brunelleschi, non dei capimastri . Usò o dovrei dire ideò tecniche mai impiegate prima per una cupola di quel genere !!!!
 
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brina82

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la conformità sarà anche una ottemperanza recente (10 anni circa) ma le problematiche che affliggono gli immobili possono essere di varia natura non solo di conformità.
A quale norma di 10 anni fa ti riferisci?

I notai ancora oggi scrivono ante '67 o citano gli estremi del titolo edilizio (norma del 1985), senza però approfondire; possono anche indicare questo è basta, ma solo i più precisi fanno dichiarare a parte venditrice la conformità tra i luoghi e il progetto legato al titolo.

È vero che purtroppo in giro vi è molta ignoranza, ma forse la colpa è anche di noi tecnici che non sappiamo sponsorizzare bene attività di consulenza sulle compravendite...

È pur vero che il territorio nazionale è così pieno di difformità, che come dice un mio amico e collega Architetto: "a noi è meglio che non ci chiamano per consulenze sull'acquisto, chè troviamo difetti a 9 immobili su 10..."
 

marcanto

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Mi riferisco a quella che impone di dichiarare la conformità tra stato di fatto e situazione catastale che se non ricordo male e' del 2010. Ed è una disposizione in aggiunta a quella di indicare gli estremi del titolo edilizio o lante 67 ....
 

brina82

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Mi riferisco a quella che impone di dichiarare la conformità tra stato di fatto e situazione catastale che se non ricordo male e' del 2010. Ed è una disposizione in aggiunta a quella di indicare gli estremi del titolo edilizio o lante 67 ....
Se poi ti ricordi la legge magari postala grazie.
 

lauram74

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Perchè magari non si è nemmeno a conoscenza dei potenziali problemi.

Questa questione della conformità urbanistica ad esempio, un tempo non era prescritta: e si sono compravenduti tranquillamente immobili con ogni genere di piccoli e grandi difformità. Purtroppo oggi sorgono i problemi.

Tornando al tema, io sarei invece curioso di capire a chi e cosa servono le tre finestre: cioè a chi appartengono?

Perchè è scritto che sono sul muro di confine: e permettono l'affaccio al cortile della postante. Detta così le finestre o sono di proprietà del vicino, ed allora non creano problemi alla postante, o sono buchi nel muro di cinta , probabilmente lasciati per dare luce ad entrambi.

Ma allora, la conformazione dei muri di cinta dei fabbricati vengono considerati nella conformità dell'immobile residenziale? Che valenza ha un muro di cinta pieno rispetto ad un muro a nido d'ape per esempio?
Si tratta di un muro che delimita il mio cortile e sul quale vi sono le finestre di affaccio del mio vicino, le quali dalle planimetrie esistenti sono in numero maggiore nella realtà. Ovvero nella mia planimetria ed in quella del vicino risulta segnata 1 finestra mentre nella realtà le finestre sono 3.
Io quando ho acquistato ho verificato la rispondenza alla realtà del mio immobile senza prestare attenzione al muro che delimita il cortile. Sinceramente ho acquistato sapendo che erano presenti quelle aperture. Meglio chiamarle così visto che sono chiuse con mattonvetro.
Non voglio nè imporre di murarle nè avviare un contenzioso, volevo solo capire se fosse possibile modificare una planimetria anche a distanza di tempo al fine di rendere conforme la realtà con la prospettazione catastale.

Mi riferisco a quella che impone di dichiarare la conformità tra stato di fatto e situazione catastale che se non ricordo male e' del 2010. Ed è una disposizione in aggiunta a quella di indicare gli estremi del titolo edilizio o lante 67 ....
Se la ritrova la leggerei volentieri anche io. Grazie
 

marcanto

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Se poi ti ricordi la legge magari postala grazie.
LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52, art 29 comma 1-bis
Art. 29 come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Leg. 30 luglio 2010, n. 122. Tale modifica ha aggiunto il comma “1 – bis” al richiamato art. 29 della legge n. 52/1985.
La vigenza è a partire dal luglio 2010

Uno stralcio dell'art. 29, comma 1bis, come vigente
……..devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
 
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lauram74

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52, art 29 comma 1-bis
Art. 29 come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Leg. 30 luglio 2010, n. 122. Tale modifica ha aggiunto il comma “1 – bis” al richiamato art. 29 della legge n. 52/1985.
La vigenza è a partire dal luglio 2010

Uno stralcio dell'art. 29, comma 1bis, come vigente
……..devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
grazie!
 

brina82

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LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52, art 29 comma 1-bis
Art. 29 come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Leg. 30 luglio 2010, n. 122. Tale modifica ha aggiunto il comma “1 – bis” al richiamato art. 29 della legge n. 52/1985.
La vigenza è a partire dal luglio 2010

Uno stralcio dell'art. 29, comma 1bis, come vigente
……..devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Mi domando il motivo per cui non hanno indicato la conformità urbanistica...
 

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