Ecco una risposta.Mi domando il motivo per cui non hanno indicato la conformità urbanistica...
La legge dispone espressamente all’art. 46, comma primo, del DPR n. 380/2001 che:
«Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù».
Per quanto riguarda gli "abusi minori" rimando all'articolo seguente:
https://www.altalex.com/documents/n...difformita-edilizie-atto-compravendita-valido