as94

Nuovo Iscritto
buongiorno, nel 2009 ho preso in affitto un capannone per fare un circolo.
nonostante sia l'immobiliare che il proprietario ci avessero assicurato che l'impianto elettrico era a norma abbiamo poi scoperto che non lo era quando ormai avevamo firmato il contratto di locazione.
per metterlo a norma abbiamo speso molto (anche perché essendo un capannone di 300mq abbiamo dovuto fare il progetto).
ora mi chiedo: possiamo pretendere il costo della messa a norma dal proprietario?
inoltre vorrei sapere se poteva affittare senza che fosse a norma.
vi ringrazio in anticipo per un cortese riscontro
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Per una risposta più adeguata occorrerebbe esaminare attentamente il contenuto del contratto da te sottoscritto. In particolare, è importante verificare l'oggetto della locazione, anche con riferimento all'eventuale documentazione tecnica sicurezza impianti. L'assenza dei documenti citati non impedisce, comunque, la registrazione del contratto, né la commerciabilità dell'immobile, ma inficia, tuttavia, la regolarità del rapporto di locazione.

Le opere di adeguamento dell'impianto elettrico alle normative di sicurezza vigenti - in linea di principio - sono a carico del proprietario. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di iniziativa - mi pare di capire - unilaterale del conduttore, lo stesso dovrà sopportarne la relativa spesa, salvo pregressi accordi con la parte locatrice. Non so se la cosa sia praticabile (nutro non pochi dubbi in merito) e non conosco il tracciamento dell'impianto in questione (sottotraccia? canalizzazione esterna?), ma se il locatore non dovesse riconoscerti alcunchè, l'art. 1593, primo comma, cod. civ. ti consente di "appropriarti" dell'impianto al termine della locazione: il conduttore può rimuovere le addizioni eseguite sulla cosa locata, purché ciò avvenga senza nocumento della cosa e salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse; in tal caso, ai sensi di detto articolo, "questi deve pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni apportato al bene al momento della riconsegna" (Cass., 30 gennaio 2009, n°3458).
 

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