rosatea

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno ho pubblicizzato un annuncio in affitto con possibilità di riscatto.
La cliente è interessata e stiamo stipulando un regolare Contratto d'affitto. Allo stesso tempo il proprietario sta scrivendo una scrittura privata scrivendo che allo scadere dei 3 anni di locazione detrara il 50% di ciò che ha pagato in questi 3 anni. Ma mi hanno detto che mi pagano solo la mediazione dell'affitto dicendo che questo accordo che stanno stipulando è una scrittura che potrebbe saltare da un momento all'altro.
In questo caso voi cosa fareste ?
non ho nessun mandato scritto ne per l'affitto ne per la vendita
 

stefaste

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Perdonami ma....sei un agente immobiliare o no?
Praticamente ci stai dicendo che non sai gestire un normale rent to buy....! :riflessione:

Hai sbagliato ad impostare la cosa.
Tu oltre al contratto di affitto (o godimento) devi anche redigere un preliminare di futura vendita (o compromesso)! E il tutto va fatto trascrivere da un notaio!

La provvigione che devi chiedere è in funzione del futuro acquisto, non certo per la locazione imminente! Infatti è necessario considerare l'acquisto del bene come il fine ultimo di tutta la procedura.
 
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Utente Cancellato 65257

Ospite
Ci sono vari opzioni da considerare. Questo credo che sia il Contratto di locazione con opzione d'acquisto. In questo caso vi sono due contratti ben distinti. la mediazione deve essere percepita nei tempi in cui si verifica il contratto. Quindi la mediazione sulla locazione viene pagata subito mentre quella sulla compravendita nel momento in cui si avvera l'opzione. Diverso il caso di Contratto di locazione con Patto di futura Vendita in tal modo il contratto che ne deriva é un contratto misto tra locazione e compravendita la mediazione viene chiesta sulla compravendita ed é esigibile subito. Claudia@
 

stefaste

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Questo credo che sia il Contratto di locazione con opzione d'acquisto. In questo caso vi sono due contratti ben distinti. la mediazione deve essere percepita nei tempi in cui si verifica il contratto. Quindi la mediazione sulla locazione viene pagata subito mentre quella sulla compravendita nel momento in cui si avvera l'opzione

Io francamente lo conosco come "rent to buy" o "affitto con riscatto" tradizionale, dove, ribadisco, sin da subito si stipula due contratti autonomi ma tra loro collegati: un contratto di affitto (o godimento) e un preliminare di compravendita (trascitto dal notaio), in cui viene specificato l'impegno a comprare da parte del promittente acquirente, dopo un lasso di tempo stabilito e a determinate condizioni. Dunque la mediazione considerata, che viene pagata subito, ovvero nel momento della stipula del contratto preliminare, è quella relativa alla futura vendita e non quella che fa riferimento alla locazione.
 
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Utente Cancellato 65257

Ospite
In caso di stipula di contratto di locazione contenente un’opzione di acquisto, (ovvero con stipula di contratto d’opzione a parte) al mediatore è senz’altro dovuto il compenso per la mediazione della locazione ed esso matura alla sottoscrizione del contratto preliminare di locazione (ad esempio alla presa visione della accettazione della proposta di conduzione in locazione).

Qualora la compravendita si concludesse, in un momento successivo alla stipula del contratto di locazione, la provvigione spettante all’agenzia sarà per entrambi i contratti negoziali.

Essi infatti danno origine a due diverse provvigioni: locazione ed acquisto; ognuna delle quali è regolata al momento della sua conclusione.

Pertanto se è stato pattuito un compenso pari al 10 % dell’annualità per la locazione ed un compenso pari al 3% del prezzo per la compravendita, per un canone annuo di € 12.000 e per un prezzo di vendita di € 200.000, ognuna delle parti dovrà corrispondere all’agenzia per il contratto di locazione e nel momento della conclusione ex art. 1326 CC l’importo di € 1.200 oltre IVA ed allorquando e se venga esercitata l’opzione di acquisto l’ulteriore importo di € 6.000 oltre IVA.

Infatti la stipula di un contratto di opzione, nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra resta libera di accettarla o meno, non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che non matura il diritto del mediatore alla provvigione. L’affare può dirsi concluso solo ove sorga tra le parti un rapporto obbligatorio. Corte di Cassazione – III civile Sentenza 24445 del 21.11.2011

Pertanto il compenso per l’agenzia che avrà favorito la sottoscrizione di un contratto di locazione con opzione di acquisto sarà duplice, ma per la parte locazione diverrà certo ed esigibile al momento della conclusione del contratto e per la compravendita resterà aleatorio ed esigibile solo allorquando la parte acquirente eserciterà l’opzione di acquisto.

Sarà naturalmente possibile un diverso accordo, quale ad esempio una maggiorazione del compenso per la locazione a fronte di una riduzione del compenso eventuale per la compravendita.

2. CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA

Analogamente al precedente la provvigione spettante all’agenzia dovrebbe essere per entrambi i contratti negoziali. Essi danno origine a due diverse provvigioni: locazione ed acquisto.

Tuttavia nel caso in questione trattasi della fusione delle due tipologie di contratto , quella della locazione e quella della compravendita, in un unico contratto atipico e misto in cui prevale, anche giuridicamente, il contratto di compravendita, tanto è vero che per tale motivo ad esso non è applicabile la disciplina delle locazioni (Cass. 23/3/1992, n. 3587).

La conclusione del contratto misto di locazione e di quello di compravendita è contestuale essendo un unico contratto seppur riferibile a due diverse tipologie di “affare” concluso.

Ne deriva che il compenso di mediazione dovuto all’agenzia che abbia favorito ed intermediato un simile contratto è quello di compravendita, in quanto sotto tutti gli aspetti esso prevale su quello della locazione, essendo la compravendita la finalizzazione della pattuizione convenuta tra le parti. Dal momento che in tali contratti spesso la componente caparra non supera il 5-10% del prezzo, il venditore/locatore potrà preventivamente trattare con il mediatore la decorrenza della maturazione del compenso che potrà, ad esempio, essere saldata per il 50 % al momento della conclusione del contratto e per il restante 50 % in proporzione dei successivi versamenti di accrescimento.
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
3. ACQUISTO CON FACOLTA’ DI RECESSO

Trattasi di un vero e proprio contratto preliminare di compravendita immobiliare (“contratto tipico”), che contiene una reciproca promessa di pervenire alla compravendita definitiva di un immobile in un dato tempo, con una immissione nel possesso immediata (condizionata al futuro adempimento definitivo) ed alcune facoltà concesse al promissario acquirente, quali quelle di recesso o di nomina di terzo intestatario.

Non vi è dubbio che il compenso di mediazione dovuto all’agenzia che abbia favorito un simile contratto è quello previsto per la compravendita e che esso matura con la conclusione del contratto ex art. 1326 cc, o in mancanza con il contratto preliminare, che in tale fattispecie, per maggior tutela del compratore, è in genere di tipo trascrivibile (contratto preliminare trascritto)

4. VENDITA CON PAGAMENTO DILAZIONATO E PATTO RISERVATO DOMINIO (riserva di proprietà).

La vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, regola la vendita di una cosa mobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti.

Tale forma di contratto con patto di riservato dominio è applicabile a tutte le cose mobili, registrate e non, e per estensione riguarda gli immobili attuandosi con la apposizione della condizione sospensiva di riserva di proprietà nel caso di mancato avveramento del pagamento del saldo nel termine stabilito (caso in cui si potrà avere trascrizione immediata).

Per tale motivo è anche chiamata vendita con riserva di proprietà.

Non vi è dubbio che il compenso di mediazione dovuto all’agenzia che abbia favorito un simile contratto è quello previsto per la compravendita e che esso matura con la conclusione del contratto ex art. 1326 cc, o in mancanza con il contratto preliminare , o in mancanza con il contratto definitivo.

5. PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI

Con il preliminare ad effetti anticipati le parti convengono, sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, in genere di tipo trascritto, la costituzione di alcuni effetti che competerebbero in realtà al contratto definitivo: già dal preliminare sorgono obbligazioni per il pagamento del prezzo e per la consegna della cosa.

Non vi è dubbio che il compenso di mediazione dovuto all’agenzia che abbia favorito un simile contratto è quello previsto per la compravendita e che esso matura con la conclusione del contratto ex art. 1326 cc, o in mancanza con il contratto preliminare.

6. ACQUISTO USUFRUTTO A TEMPO CON FACOLTA’ DI RISCATTO PROPRIETA’

Con l’acquisto dell’usufrutto a tempo con la facoltà di riscatto entro un determinato termine della proprietà ovvero con la promessa di acquisto si determina una doppia tipologia di contratto.

La prima è quella di compravendita di un diritto reale quale quello dell’usufrutto a tempo, mentre la seconda altro non è se non un contratto di opzione per l’acquisto della intera proprietà ovvero quella di una promessa di acquisto futuro.

La provvigione spettante all’agenzia sarà per entrambi i contratti negoziali.

Essi infatti danno origine a due diverse provvigioni: quello per la compravendita del diritto di usufrutto a tempo e quello per l’acquisto della proprietà; ognuna delle quali è regolata al momento della sua conclusione.

Per la vendita dell’usufrutto spetterà senz’altro la provvigione, mentre per il contratto accessorio di opzione di acquisto della proprietà essa spetterà nel momento e se tale opzione verrà esercitata. Se tuttavia l’acquisto della proprietà, seppur con atto definitivo da effettuarsi dopo diversi anni, è concluso contestualmente alla cessione dell’usufrutto, in tale momento maturerà anche il diritto al compenso per tale promessa vendita. Sono le varie possibilitá per la mediazione con varie tipologie di contratto Rent to Buy e Buy to rent
 

stefaste

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Affitto con riscatto, rent to buy... l'agenzia cosa riscuote?

Mi sembra che quì tale Andrea Russo (Agente immobiliare) spiegò, bene, la cosa, esprimendo, guarda caso, lo stesso concetto che vado dicendo io :sorrisone:

1) Rent to Buy Originale, realizzato con preliminare di compravendita (registrato e trascritto) collegato a contratto di locazione (solo registrato);
2) Rent to Buy con riscatto, realizzato con "contratto di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile" normato dall'art. 23 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) e stipulato con atto pubblico trascritto.
Nel primo caso c'è un impegno all'acquisto, c'è una caparra confirmatoria e l'agente percepisce subito le commissioni sulla vendita.

:risata::risata::risata::risata:
 
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