3. ACQUISTO CON FACOLTA’ DI RECESSO
Trattasi di un vero e proprio contratto preliminare di compravendita immobiliare (“contratto tipico”), che contiene una reciproca promessa di pervenire alla compravendita definitiva di un immobile in un dato tempo, con una immissione nel possesso immediata (condizionata al futuro adempimento definitivo) ed alcune facoltà concesse al promissario acquirente, quali quelle di recesso o di nomina di terzo intestatario.
Non vi è dubbio che il compenso di mediazione dovuto all’agenzia che abbia favorito un simile contratto è quello previsto per la compravendita e che esso matura con la conclusione del contratto ex art. 1326 cc, o in mancanza con il contratto preliminare, che in tale fattispecie, per maggior tutela del compratore, è in genere di tipo trascrivibile (contratto preliminare trascritto)
4. VENDITA CON PAGAMENTO DILAZIONATO E PATTO RISERVATO DOMINIO (riserva di proprietà).
La vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, regola la vendita di una cosa mobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti.
Tale forma di contratto con patto di riservato dominio è applicabile a tutte le cose mobili, registrate e non, e per estensione riguarda gli immobili attuandosi con la apposizione della condizione sospensiva di riserva di proprietà nel caso di mancato avveramento del pagamento del saldo nel termine stabilito (caso in cui si potrà avere trascrizione immediata).
Per tale motivo è anche chiamata vendita con riserva di proprietà.
Non vi è dubbio che il compenso di mediazione dovuto all’agenzia che abbia favorito un simile contratto è quello previsto per la compravendita e che esso matura con la conclusione del contratto ex art. 1326 cc, o in mancanza con il contratto preliminare , o in mancanza con il contratto definitivo.
5. PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI
Con il preliminare ad effetti anticipati le parti convengono, sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, in genere di tipo trascritto, la costituzione di alcuni effetti che competerebbero in realtà al contratto definitivo: già dal preliminare sorgono obbligazioni per il pagamento del prezzo e per la consegna della cosa.
Non vi è dubbio che il compenso di mediazione dovuto all’agenzia che abbia favorito un simile contratto è quello previsto per la compravendita e che esso matura con la conclusione del contratto ex art. 1326 cc, o in mancanza con il contratto preliminare.
6. ACQUISTO USUFRUTTO A TEMPO CON FACOLTA’ DI RISCATTO PROPRIETA’
Con l’acquisto dell’usufrutto a tempo con la facoltà di riscatto entro un determinato termine della proprietà ovvero con la promessa di acquisto si determina una doppia tipologia di contratto.
La prima è quella di compravendita di un diritto reale quale quello dell’usufrutto a tempo, mentre la seconda altro non è se non un contratto di opzione per l’acquisto della intera proprietà ovvero quella di una promessa di acquisto futuro.
La provvigione spettante all’agenzia sarà per entrambi i contratti negoziali.
Essi infatti danno origine a due diverse provvigioni: quello per la compravendita del diritto di usufrutto a tempo e quello per l’acquisto della proprietà; ognuna delle quali è regolata al momento della sua conclusione.
Per la vendita dell’usufrutto spetterà senz’altro la provvigione, mentre per il contratto accessorio di opzione di acquisto della proprietà essa spetterà nel momento e se tale opzione verrà esercitata. Se tuttavia l’acquisto della proprietà, seppur con atto definitivo da effettuarsi dopo diversi anni, è concluso contestualmente alla cessione dell’usufrutto, in tale momento maturerà anche il diritto al compenso per tale promessa vendita. Sono le varie possibilitá per la mediazione con varie tipologie di contratto Rent to Buy e Buy to rent