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Utente Cancellato 35593

Ospite
Mia madre ha comprato un appartamento al mare e per aiutare noi, i suoi tre figli, ha pensato di affittarcelo in modo che mia sorella e mio fratello che non hanno bisogno lo utilizzano ad uso personale per passarci qualche giorno di ferie, mentre io lo subaffitto per il periodo estivo registrando regolarmente i contratti.
Ora io mi sto separando da mio marito e mio fratello gentilmente mi ha affittato una casa di sua proprietà. Per aiutarmi nelle spese ho deciso, visto che la casa è molto grande, di subaffittare una parte della casa oppure di creare un B&B o un affittacamere. Potrei avere problemi visto che ho già un contratto di affitto con mia madre??? Cosa mi consigliate di fare???
 
U

Utente Cancellato 35593

Ospite
Volevo sapere se ci può essere qualche problema con il fisco visto che risulterò intestataria di due contratti di affitto, che a loro volta subaffitterò?
 

Antonello

Nuovo Iscritto
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Agente Immobiliare
Cambiateli tutti e due in comodato con autorizzazione all'affitto.
Risparmierete tanti quattrini in legalità.
 
U

Utente Cancellato 35593

Ospite
Potresti spiegarti meglio............il comodato gratuito non lo posso fare perchè gli introiti del subaffitto andrebbero a gravare su mia madre.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
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Agente Immobiliare
No.
In presenza di un comodato d'uso con autorizzazione al subaffitto, gli introiti derivanti dall'affitto saranno tuoi e non di tua madre.
 
U

Utente Cancellato 35593

Ospite
Scusa ma proprio da questo sito ho preso questa informazione:
"Secondo un filone giurisprudenziale divenuto prevalente e, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n°394/E del 22 ottobre 2008), il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario; ciò in quanto il comodatario è un semplice detentore dell'immobile per un tempo ed un uso determinato e, quindi, estraneo ai prelievi fiscali inerenti il bene oggetto della negoziazione, non essendo titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile. Pertanto, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione - in accordo con il comodante - la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato in capo al proprietario-comodantedell'immobile.
Il condizionale è, però, d'obbligo, in quanto sussiste un altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui la concessione in locazione di un bene immobile non costituisce un atto esclusivo del proprietario (o dell'usufruttuario), potendo legittimamente assumere la veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità (detenzione o godimento) del bene stesso (Corte di cassazione, ex pluribus, sezione II civile, n°14395 del 29 luglio 2004).
" quindi secondo quello che c'è scritto facendo il comodato gratuito gli importi percepiti verrebbero imputati al proprietario dell'immobile e questo non è possibile.
 

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