ardito

Nuovo Iscritto
Pongo alla vostra cortese attenzione un quesito:

Sono un militare ed a gennaio 2010 ho acquistato un appartamento cointestato con mia moglie (con cui abbiamo la comunione dei beni), usufruendo delle agevolazioni "prima casa" (aliquota IVA agevolata al 4%).

Secondo le disposizioni del TUIR per beneficiare delle agevolazioni prima casa l'intestario (o gli intestatari) deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dalla data del rogito, quindi nel nostro caso entro il 30 giugno 2011.

Poichè i militari sono maggiormente soggetti a trasferimento di sede di lavoro, beneficiano dell'agevolazione che li esenta dal trasferire la propria residenza nel comune in cui si trova l'abitazione acquistata.


Ad oggi mia moglie ancora non ha ancora trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile ed ora che stava poer farlo, ironia della sorte, sono stato trasferito ad altra sede, per giunta fuori dalla regione in cui ho acquistato l'immobile.

Ora la mia domanda è questa, dato che io sono militare, trasferito ad altra sede, è ancora necessario che mia moglie trasferisca la residenza nel comune in cui si trova l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa"?

Mi sembra un assurdo giuridico riconoscere un'agevolazione ad un militare e non al proprio coniuge, che sarebbe costretto a vivere separato da lui sono per usufruire dell'agevolazione fiscale.

Cosa ne pensate?
Grazie
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Tra l’altro, la Commissione Tributaria della Regione Campania (sezione staccata di
Salerno n. 2279/08) ha recentemente accolto il ricorso di due coniugi che si sono visti
recapitare l’accertamento tributario per mancato trasferimento della residenza da parte
di uno dei due. La Commissione, senza disattendere l’orientamento della Corte
Suprema, ha affermato che le agevolazioni prima casa spettano per intero anche se solo
uno dei coniugi possiede i requisiti prescritti dalla norma
ed ha specificato che i coniugi,
ai sensi dell’art. 143 C.C., hanno solo l’obbligo alla coabitazione, potendo così avere
due residenze anagrafiche diverse in virtù di particolari esigenze familiari.
Chiedi al Notaio:basito:
 

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