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La ringrazio, infatti leggendo la guida i dubbi non si pongono perchè parla di familiari conviventi. Il problema è che in alcuni forum sono riportati casi di coniuge che convive con diversa residenza, per i quali alcuni esperti e/o CAF sostengono che non hanno alla detrazione. Pertanto sarebbe interessante trovare qualcuno nelle stesse condizioni che ha fruito della detrazione magari anche con il placet espresso dell'Agenzia delle Entrate.Come dice il sito dell'Agenzia delle Entrate, che qui riporto, non ci sono problemi.
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A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
· il proprietario o il nudo proprietario
· il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
· l’inquilino o il comodatario
· i soci di cooperative divise e indivise
· i soci delle società semplici
· gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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