L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 26 aprile 2012, risponde in merito ad un quesito avanzato da un contribuente su eventuali agevolazioni prima casa, per conto di un erede deceduto ancor prima di aver presentato domanda di successione.
Deceduti entrambi i genitori, proprietari al 50% dell'abitazione principale, il figlio, dovendo presentare domanda di successione per entrambi, chiede:
Deceduti entrambi i genitori, proprietari al 50% dell'abitazione principale, il figlio, dovendo presentare domanda di successione per entrambi, chiede:
- di poter applicare le agevolazioni previste dall'articolo 69 comma 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 342;
- di poter autocertificare il possesso da parte della madre, deceduta poco dopo il padre, dei requisiti previsti dalla Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, del TUR9.
- il beneficio può essere riconosciuto anche a favore di un erede deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che in capo a tale soggetto sussistessero, alla data di apertura della successione i requisiti e le condizioni previste;
- le agevolazioni su immobili derivanti da donazione o successione possono essere avanzate anche per conto del successivo erede attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nell'interesse proprio, concernente stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.