Salve, ho acquistato ieri 30 luglio 2010 prima casa nel comune in cui già risiedo con i miei genitori.
Quindi per quanto riguarda le agevolazioni prima casa sono coperto tranne che per gli interessi sul mutuo, perchè devo prendere residenza entro un anno a partire dal 30 luglio.
Io ho acquistato casa da una coppia che ha usufruito delle agevolazioni prima casa su questo appartamento per circa 2 anni e mezzo e ora se ne va in affitto (almeno così mi han detto). Questi se entro un anno non prenderanno possesso di un'altra abitazione perdono le agevolazioni oltre a dover pagare sanzione.
Notaio dice che se loro non potranno pagare verrà messa ipoteca su casa da me acquistata, quindi ipoteca ricadrà su di me.
Ho sentito agenzia delle entrate e dice di no assolutamente.
chi avrà ragione?
grazie
Scusate se mi intrometto
ma desidero fare alcune osservazioni :
Punto Primo : L'accertamento dell'ufficio della Agenzia delle Entrate
L'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, qualora
entro 3 anni accerti l'assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge, emettera' avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell'agevolazione.
Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa e' diversa a seconda delle situazioni :
1) nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell'atto, il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione ;
2) un caso diverso e', invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato e poi non si trasferisce. In questa ipotesi, nella quale la dichiarazione non e' falsa sin dall'origine, il termine di decadenza di 3 anni non puo' ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell'atto, ma dal giorno di scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell'agevolazione puo' essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di trasferire la residenza ;
3) nel nostro caso, vendita prima di 5 anni dell'immobile acquistato con agevolazioni se entro un anno non se ne acquista un altro, il termine di decadenza di 3 anni decorre dalla scadenza del dodicesimo mese per i medesimi motivi di cui al punto 2).
Punto Secondo : Il Privilegio Speciale.
I crediti dello stato per i tributi indiretti (nel caso Imposta Registro o IVA, Catastale e Ipotecaria) sono garantiti da un
"privilegio speciale" che coinvolge gli immobili ai quali il tributo si riferisce (art. 2772 del codice civile); il privilegio comporta che il suo titolare ha diritto ad essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori: in generale il privilegio speciale in questione non pregiudica i diritti dei terzi solo se questi sono sorti anteriormente rispetto al credito dello stato. Il momento genetico credito tributario è indicato nella redazione (o registrazione) dell’atto giuridico con cui si dispone dell’immobile. Da questo momento sorge il credito dello stato alla riscossione dei relativi tributi. Se il privilegio non è opponibile ai diritti dei terzi acquistati prima della perfezione di quell’atto giuridico, lo diventa invece in relazione ai diritti dei terzi acquistati successivamente, che rimangono pregiudicati dal privilegio: ed in quest’ultimo caso l’immobile cui si riferiscono i tributi non pagati può essere espropriato anche nei confronti del terzo acquirente, purchè ciò avvenga entro 5 anni dalla data di registrazione dell’atto; infatti il privilegio in questione si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
Punto Terzo : Tutela del Terzo - Acquirente.
Se il Venditore Ti ha dichiarato che non ha assoltamente intenzione o non ha la possibilità entro un anno di riacquistare una prima casa, allora per tutelarti al rogito fai conteggiare al Notaio l'importo di quanto dovuto (differenza d'imposta da versare, sanzioni 30% ed interessi di mora), ed imponi nell'atto che tale importo venga detratto dal saldo prezzo con lo scopo dichiarato di :
1) Pagare immediatamente la differenza di imposta dovuta + le sanzioni + gli interessi di mora (cosa che farai subito tu per conto del venditore con l'obbligo di rilasciargli successivamente ricevuta documentale);
2) Potete in accordo lasciare la somma in "deposito" dal Notaio stesso. La somma sarà svincolata dal Notaio nell'ordine :
a) nel momento in cui i tuoi attuali venditori dimostreranno eventualmente di aver proceduto al riacquisto di una prima casa entro 1 anno ;
b) nel caso non si avveri l'evento a), sia decaduto il termine per l'accertamento da parte della Agenzia delle Entrate (nel nostro caso 4 anni - 3 anni dopo il termine di 1 anno) ;
c) nel caso non si siano avverati ne a) e ne b) si procederà al pagamento delle Imposte dovute come al precedente punto 1).
Scusate se mi sono dilungato e perdonatemi eventuali refusi
.
Un caro saluto
Emanuele