Ho trovato oggi questo articolo e lo allego:
Alcune precisazioni sulla Scia di Pierpaolo Molinengo
L’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA - introdotta dal decreto legge 78/2010 si applica anche al settore dell’edilizia: è quanto ha chiarito l’ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione amministrativa, acquisito l’avviso degli uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, con una nota in risposta ad un quesito formulato dalla regione Lombardia. L’Ance spiega che «l’intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei numerosi dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) con il quale è stato integralmente riscritto l’articolo 19 della legge 241/1990 e sostituito la denuncia di inizio attività - DIA - con la SCIA».
Secondo l’Ance, le perplessità maggiori riguardavano proprio l’applicabilità del nuovo istituto anche al settore dell’edilizia e in particolare:
- i rapporti tra la SCIA e le previsioni relative alla DIA contenute nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali;
- la possibilità di utilizzare la Scia in alternativa al permesso di costruire (SuperDia);
- la disciplina da osservare nel caso di interventi su immobili vincolati.
«Sotto tale ultimo profilo - spiega l’Ance -, il Ministero ha precisato che in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso».
A questo punto è importante sottolineare che nulla viene modificato rispetto alle opere già liberalizzate. Sono soggetti a semplice comunicazione:
- i lavori di manutenzione straordinaria;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- gli interventi per realizzare i pannelli solari, fotovoltaici e termici;
- le aree ludiche senza fini di lucro;
- gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Alcune precisazioni sulla Scia di Pierpaolo Molinengo
L’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA - introdotta dal decreto legge 78/2010 si applica anche al settore dell’edilizia: è quanto ha chiarito l’ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione amministrativa, acquisito l’avviso degli uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, con una nota in risposta ad un quesito formulato dalla regione Lombardia. L’Ance spiega che «l’intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei numerosi dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) con il quale è stato integralmente riscritto l’articolo 19 della legge 241/1990 e sostituito la denuncia di inizio attività - DIA - con la SCIA».
Secondo l’Ance, le perplessità maggiori riguardavano proprio l’applicabilità del nuovo istituto anche al settore dell’edilizia e in particolare:
- i rapporti tra la SCIA e le previsioni relative alla DIA contenute nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali;
- la possibilità di utilizzare la Scia in alternativa al permesso di costruire (SuperDia);
- la disciplina da osservare nel caso di interventi su immobili vincolati.
«Sotto tale ultimo profilo - spiega l’Ance -, il Ministero ha precisato che in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso».
A questo punto è importante sottolineare che nulla viene modificato rispetto alle opere già liberalizzate. Sono soggetti a semplice comunicazione:
- i lavori di manutenzione straordinaria;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- gli interventi per realizzare i pannelli solari, fotovoltaici e termici;
- le aree ludiche senza fini di lucro;
- gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.