antony23

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Salve, ho capito che l'altezza minima di ogni piano abitabile deve essere 2.70m, ma non mi è chiaro se tale altezza deve essere al finito o al rustico.

Se al finito, come deve essere calcolata? Dal pavimento in ceramica fino all'intonaco del soffitto? E se c'è un cartongesso viene considerato pure?

Grazie
 

Architetto

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Ciao, ai sensi del DM 05.07.1975, per rendere abitabile un alloggio, tra i tanti requisiti, questi deve disporre di altezza minima di cm. 270 misurata sul pavimento finito al soffitto intonacato.
In base al RLI o RE locale, dovresti vedere se vi sono tolleranze che possono aumentare o ridurre tale misura.
Infine per quanto riguarda il cartongesso presente a ridurre l'altezza del soffitto, questi si conforma a contro soffitto e pertanto riducendo l'altezza (minima) prevista, si riterrà un'area senza permanenza di persone.
Da ricordare che le misure o quote indicate in ambito sanitario, sono da ritenersi minime e pertanto il DM di cui sopra parla di misure minime.
Spero esserti stato d'aiuto.:)
 

antony23

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Vorrei approfondire la questione dato che non riesco a risolvere questo inghippo.

Sto valutando l'acquisto di una casa al grezzo, la cui concessione edilizia in sanatoria è in fase di rilascio.
La costruzione di questo grezzo risale ai primi anni 90, ed è stata fatta domanda di sanatoria nell'ultimo condono edilizio.

L'immobile, come nella realtà anche nel progetto prevede il piano inferiore a 2.80 e quello superiore a 2.70. Sono misure al rustico.
Da profano mi chiedo, come fanno a rilasciare la concessione su un piano che al rustico ha già l'altezza minima?

Qui in Sicilia esiste una percentuale del 3% come limite di tolleranza di costruzione, può essere utilizzata come "deroga" per andare sotto i 2.70m di circa 8cm?


Grazie
 

Architetto

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Come già anticipato, ai sensi del decreto, la risposta è No, ma bisogna guardare le norme locali RE, NTA, RLI; perchè se queste possono concedere una percentuale di tolleranza, vi saranno specifici motivi ed a cui non posso rispondere perchè non conosco i documenti di riferimento.
 

antony23

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Ho trovato invece questo decreto del 26 Giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici",
in cui è prevista una deroga di massimo 10 cm, riguardo l'altezza minima dei locali abitativi, per chi installa impianti radianti a pavimento o soffitto.

Vorrei chiedere se tale deroga valga anche per edifici in corso di costruzione F3, il cui titolo abilitativo (nel mio caso il permesso di costruzione in sanatoria), sia stato richiesto prima della data del decreto.

Leggendo l'allegato 1 del decreto, si considererebbero nuove costruzioni quelle la cui la richiesta di titolo abilitativo sia posteriore alla data del decreto stesso.
Nel mio caso la richiesta di permesso di costruzione in sanatoria risale ai tempi del primo condono, quindi molti anni fà. Il titolo è comunque adesso in fase di rilascio, perchè mancavano delle integrazioni e non è stato rilasciato prima.
Presumo dunque che se la mia abitazione (attualmente al grezzo) non rientri nelle nuove costruzioni, possa beneficiare di tale deroga di 10cm ed avere altezza di minino 2.60m.

E' così o mi sto sbagliando?

Grazie mille.
 

Architetto

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Ciao, oltre al consiglio di @Bagudi, hai ragione a dubitare perchè alcune norme sono retroattive, ovvero quelle che prevedono introiti per le PA, mentre sono all'atto dell'emanazione per tutti gli altri casi; ed il tuo rientra proprio negli altri casi.
Devi anche ricordare che al momento della presentazione della tua richiesta di abilitazione alle modifiche hai applicato le norme in essere ed oggi dovresti riaggiornare tutte le norme del caso.
 

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