Rispetto a balconi e terrazze, è sempre l'art. 8 a specificarlo “il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro” (art. 8.1.8.).
Il parapetto delle scale “che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10” (art. 8.1.10).
L'altezza del parapetto, si legge nell'art. 8 del d.m., è quella “distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio” (art. 8.0.1.).
Dal sito della regione Piemonte:
"Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 metro ed essere inattraversabile da una sfera del diametro di cm. 10.
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.
Deve essere posto ad un’altezza di 0,90 m."
Questi sono i riferimenti normativi che ho trovato. Io mi chiedo: ma come fa un corrimano ad essere alto solo 90cm se il parapetto che sta sotto a quel corrimano deve essere alto 1 metro?? Forse perché appunto per parapetto si intende la parte che resta al piano superiore e che si affaccia sulle scale, mentre quando si parla di corrimano si parla della ringhiera delle scale che quindi va bene se insieme al corrimano fa solo 90 centimetri...