Prendo spunto da altri topic per sollevare una questione meramente formale, che a volte però può dare problematiche nella vita di un condominio di nuova costruzione.
Quando si acquista un immobile di nuova costruzione è in uso che il costruttore NOMINI un amministratore, che poi i vari condomini si ritrovano e difficilemnte cambiano.
Bene, per il codice civile e per la supema corte d cassazione, l'amministratore può essere nominato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE, dall'assamble condominiale con le relative maggioranze, 500 millesimi e maggioranza dei parecipanti il condominio.
Quindi a prassi corretta sarebbe che quando gli immobili venduti arrivano alla quota prevista per l'obbligatorietà della costituzione in condominio, si riunisca una prima assemblea e si nomini un amministratore.
Chiaramente non lo fa nessuno, men chemeno i costruttori, che nominano sempre un amministratore di loro fiducia che fa chiaramente in toto i suoi interessi nella gestione post vendita
Sappiate che tutti gli atti compiuti da quell'amministratore sono viziati da nullità
Quando si acquista un immobile di nuova costruzione è in uso che il costruttore NOMINI un amministratore, che poi i vari condomini si ritrovano e difficilemnte cambiano.
Bene, per il codice civile e per la supema corte d cassazione, l'amministratore può essere nominato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE, dall'assamble condominiale con le relative maggioranze, 500 millesimi e maggioranza dei parecipanti il condominio.
Quindi a prassi corretta sarebbe che quando gli immobili venduti arrivano alla quota prevista per l'obbligatorietà della costituzione in condominio, si riunisca una prima assemblea e si nomini un amministratore.
Chiaramente non lo fa nessuno, men chemeno i costruttori, che nominano sempre un amministratore di loro fiducia che fa chiaramente in toto i suoi interessi nella gestione post vendita
Sappiate che tutti gli atti compiuti da quell'amministratore sono viziati da nullità