Condominio e privacy: i chiarimenti del Garante
La Cgia di Mestre spiega che il Garante per la Privacy, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dagli operatori di categoria e da alcuni cittadini, ha chiarito che il condomino, ai sensi della nuova disciplina (introdotta dalla legge 220 del 2012), non è tenuto a fornire prove documentali delle informazioni relative alla tenuta del registro dell'anagrafe condominiale rese all'amministratore.
Il Garante - continua la Cgia - ha anche fatto presente che, in base alle norme sula privacy, l'amministratore "può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio".
Tra le comunicazioni che ha facoltà di chiedere ci sono anche i dati catastali, la sezione urbana, il subalterno e il Comune.
Non può chiedere, invece, perché secondo il Garante rientrerebbe nella definizione di "eccedente", copia della documentazione. A proposito delle condizioni di sicurezza, a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto Destinazione Italia" i condomini non saranno più tenuti a fornire "alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio".
La Cgia di Mestre spiega che il Garante per la Privacy, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dagli operatori di categoria e da alcuni cittadini, ha chiarito che il condomino, ai sensi della nuova disciplina (introdotta dalla legge 220 del 2012), non è tenuto a fornire prove documentali delle informazioni relative alla tenuta del registro dell'anagrafe condominiale rese all'amministratore.
Il Garante - continua la Cgia - ha anche fatto presente che, in base alle norme sula privacy, l'amministratore "può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio".
Tra le comunicazioni che ha facoltà di chiedere ci sono anche i dati catastali, la sezione urbana, il subalterno e il Comune.
Non può chiedere, invece, perché secondo il Garante rientrerebbe nella definizione di "eccedente", copia della documentazione. A proposito delle condizioni di sicurezza, a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto Destinazione Italia" i condomini non saranno più tenuti a fornire "alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio".