alessandrotrifir

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti, i miei genitori hanno un appartamento al piano terra in un condominio di 4 piani, terra compreso, ca 6 anni fa fu deliberato col ns parere sfavorele l inserimento nel vano scale di un montacarichi, in quanto le misure non consentono di mettere un vero ascensore. La porta del ns appartamento è nell angolo in fondo al vano scale e quindi il passaggio verrebbe ridotto da 1,80m. a 1m. Tutto ciò influisce sia sul piano estetico sia funzionale in quanto dopo sarà un problema far passare mobili od oggetti di grandi dimensioni. Dopo varie fasi tra studi e preventivi non si è mai concretizzato il lavoro. Ora qualcuno del 2 e 3 piano ha rimesso in moto la cosa, la mia domanda è la seguente: dal momento che nel frattempo altri proprietari si sono pentiti di aver dato l assenzo è sempre valida la delibera assembleare di ca 6 anni fa, quanto tempo rimane valida una delibera per perfezionare il lavoro? E se è sempre valida cosa posso fare per oppormi al danno che subiremmo? Grazie a tutti per l attenzione che darete alle mie domande.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Salve Alessandro, la delibera assembleare presa 6 anni addietro rimane perfettamente valida (anche se non attuata in pratica) fino a che l'assemblea non la sostituisca con una uguale e contraria oppure un giudice ne dichiari l'annullamento. Da quanto detto puoi comprendere che hai a disposizione due strade:
  1. Richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria con all'O.d.G. "revoca delibera installazione montacarichi" e votarla con lo stesso quorum necessario per la prima approvazione. A tal proposito la Cassazione dice:" L'assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza (Cassazione Civile, Sezione II, 6 aprile 2009 n. 8231)". Se, come dici, vi sono altri condòmini pentiti della prima votazione ti consiglio questa soluzione in quanto priva di costi ed inattaccabile.
  2. Ricorrere all'Autorità Giudiziaria sostenendo la nullità della delibera di installazione del montacarichi come innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c. in quanto renderebbe alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino. Questa è una strada dall'esito molto incerto, tempi lunghi e con spese da anticipare che potrebbero essere non trascurabili.
 

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