secerot

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve, quest'anno sono rientrato in possesso della proprietà piena di un appartamento di cui mia madre aveva usufrutto, in 2° convocazione il precedente amministratore si è dimissionato con il minimo di millesimi necessari e contestualmente ha presentato e votato anche il nuovo amministratore,venuto a conoscenza e dopo avere indagato, ho constatato diverse irregolarità:
1> la delega firmata da mia madre non ha valore in quanto ne proprietaria ne usufruttaria.
2> il precedente amm. era anche un condomino e ,da come so io,non può avere deleghe.
3>nessuno ha avuto una regolare convocazione, ma solo dopo a cose fatte.
Con la scusa che non si presenta mai nessuno in assemblea hanno agito per conto loro... cotto e mangiato.
Nel frattempo si sono fissati anche un corrispettivo ed hanno aperto un CC. in banca.. tutto sule nostre teste,in quanto hanno presentato un verbale a cose fatte.(o così credono).

Al mio rifiuto di avallare il risultato della assemblea, in quanto non valido per mancanza del quorum, il nuovo amm.
(avvocato) ha risposto che nessuno entro un mese ha mostrato opposizione per cui l'assemblea risulta valida.
E' possibile un paradosso del genere?? posso fare qualcosa?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Io aggiungerei che dalla tua descrizione non si evidenziano irregolarità sostanziali: aprire un conto corrente condominiale è una buona cosa, prescritta dal codice: e nominare un amministratore non è di per sè un fatto negativo.

La forma potrà essere stata carente, ma se nessuno partecipa alle assemblee non è colpa dei presenti se cercano di rimediare portando avanti l'ordinaria amministrazione.

Quanto alle dimissioni, l'amministratore non ha bisogno di millesimi necessari: si dimette e basta. Al massimo rimane in funzione per le necessità immediate fino a che non venga nominato un altro: cosa che sembra avvenuta.

Non è più ammesso dare deleghe all'amministratore, ma solitamente queste sono consegnate in bianco, e solitamente vengono oggi attribuite, in mancanza di indicazioni, al presidente dell'assemblea.
 

secerot

Membro Attivo
Privato Cittadino
ho letto il link, ma da esso ho dedotto che : la delibera, anche se il quorum era ben lontano, rimane valida stante la mancata impugnazione della stessa presso organo di conciliazione o giudice, Quindi non è nulla a prescindere.
p.s. il numero minimo per legge secondo il quale bisogna avere un amm. qual'è?
 
M

marcellogall

Ospite
ho letto il link, ma da esso ho dedotto che : la delibera, anche se il quorum era ben lontano, rimane valida stante la mancata impugnazione della stessa presso organo di conciliazione o giudice, Quindi non è nulla a prescindere.
p.s. il numero minimo per legge secondo il quale bisogna avere un amm. qual'è?

Da otto in poi l'amministratore è obbligatorio.
Fino a 7 è facoltativo.
 

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