MA se all'assemblea e all'amministratore sta bene che siano presenti tutti i comproprietari delle unità immobiliari, chi gli vieta di sottoscrivere una delibera come nel mio caso riportato e darle efficacia?
Potrà sembrare una sottigliezza cavillosa, ma non è così : una cosa è l'assemblea (come disciplinata dal nostro ordinamento) e ben altra cosa è un atto negoziale (ossia contratto). E fra l'ipotesi di tot persone riunite per contrattare liberamente i fatti loro e la diversa ipotesi di un'assemblea....c'è un oceano di mezzo. Sono due situazioni legalmente del tutto diverse .
Tutte le conseguenze relativi agli effetti giuridici derivano da questa differenza tra le due situazioni, e cerco di spiegarmi.
Il contratto:
Ognuno di noi è ovviamente libero di incontrarsi (o riunirsi, se preferiamo) con altre persone e , quando queste persone sono insieme, possono assolutissimamente disporre dei loro diritti come meglio ritengono, anche imoegnandosi a mutilarli reciprocamente. Quello a cui danno luogo è un patto negoziale (o contratto che dir si voglia) che li obbliga reciprocamente a ciò a cui hanno deciso di obbligarsi, ed è perfettamente valido FRA LORO, purchè non sia contrario a norme imperative di legge o all'ordine pubblico o al buon costume. MA OBBLIGA QUELLI CHE HANNO SCELTO DI OBBLIGARSI E SOLO LORO. (Ecco perchè ti dicevo che se non hai firmato quel patto vincolante di vendere il secondo garage solo insieme all'appartamento..nessuno può importi di fare così).
L'assemblea:
l'assemblea (che sia di una società o che sia di un condominio) è una cosa TUTTA diversa da quello che abbiamo appena detto.
E' radicalmente diversa per il fatto che (per legge) l'assemblea è quell'organo collegiale che (quando ritualmente convocato) DELIBERA
A MAGGIORANZA sugli argomenti che per legge rientrano nelle sue potestà.
Vale a dire : per ciò che legalmente rientra nelle potestà dell'assemblea...non è affatto necessario che sian d'accordo tutti i partecipanti all'ente o all'assemblea , perchè e la legge stessa a stabilire che la volontà espressa dalla maggioranza VINCOLI anche gli assenti e gli astenuti e i dissenzienti.
Bene : nel condominio l apotestà dell'assemblea è rigorosissimamente limitata alla gestione dei beni comuni (non certo di quelli privati dei singoli condòmini). Per cui : nessuna assemblea potrà mai sognare di decidere "a maggioranza" quel che io devo fare a casa mia se io non ho partecipato con la mia firma (e ri-ecco perchè ti dicevo che se non hai firmato quel patto vincolante di vendere il secondo garage solo insieme all'appartamento..nessuno può importi di fare così).
SINTESI: più persone che si incontrano per fare un patto fra loro e più persone che si incontrano per un'assemblea condominiale.....sono due realtà abissalmente diverse, sul piano legale.
MA in nessuno dei due casi potrà ritenersi vincolato nelle facoltà di godimento quel proprietario che NON abbia personalmente sottoscritto la propria adesione a a quel vincolo : se il vincolo deriva da una riunione in cui è stato stilato un contratto non può esservi costretto chi non abbia sottoscritto quel contratto; se il vincolo deriva da una riunione che pretendeva di essere un'assemblea condominiale non può esservi costretto perchè l'argomento è del tutto al di fuori delle potestà assembleari e quindi non c'è maggioranza al mondo che possa dettar legge sulla proprietà individuale limitandone l'utilizzo.