Aggiornato al 19/01/2012
CHE COS'È
Il contratto di associazione in partecipazione è regolamentato dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile. Esso consiste nella possibilità che un soggetto (denominato associato) partecipi agli utili dell’impresa, o di uno o più affari, di un altro soggetto (denominato associante) con diritto ad un compenso determinato in percentuale all’utile prodotto.
L’associato matura il diritto al compenso a fronte di un determinato apporto, che può essere la prestazione della propria opera oppure capitale (somme di denaro, apporto di un bene – mobile o immobile – sia in proprietà che in godimento).
Nell’associazione in partecipazione la gestione dell’impresa rimane in capo all’associante, il quale rimane l’unico titolare dell’impresa o dell’affare e si fa carico di tutti i rischi di impresa. L’associato non ha alcun potere decisionale.
L’associato partecipa alle perdite dell’impresa o dell’affare nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite non possono superare il valore dell’apporto.
L’associato ha diritto al rendiconto dell’affare o a quello annuale, nel caso la gestione si protragga per più di un anno, e potrà verificare direttamente, o a mezzo persona di comune fiducia, la contabilità dell’associante.
Fiscalmente parlando occorre individuare bene il tipo di contratto di associazione in partecipazione, in quanto diversi sono i riflessi fiscali se viene attuato un apporto di capitale, o capitale ed opera (misto), oppure un apporto di solo opera.
Nel primo caso (apporto di capitale o capitale ed opera) il compenso percepito rientra nei redditi da capitale; nel secondo caso (apporto di opera) il compenso rientra nei redditi di lavoro autonomo.
Anche in capo all’associante è diversa la modalità di deduzione del compenso corrisposto. Infatti in caso di contratto con apporto di opera il compenso è un costo deducibile; nel caso di contratto con apporto di capitale o misto il compenso erogato è un costo indeducibile.
Dott. Rag. Claudio Mazzei
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia
Maffia & Associati
COME SI FA
Deve essere redatto un contratto scritto tra le parti (associante ed associato) che è opportuno registrare presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate al fine di dare la data certa.
In tale contratto devono essere indicati i seguenti elementi:
- tipo di apporto dell’associato. Nel caso l’apporto consista nell’opera svolta dall’associato è opportuno specificare il lavoro svolto e indicare che l’associato presta la propria opera a sua discrezione, nelle ore e nei giorni di lavoro che saranno necessari per lo svolgimento dell’attività e che tale apporto lavorativo viene prestato senza il vincolo della subordinazione, non essendo soggetto ad alcuna direttiva e/o controllo da parte dell’associante e/o rapporto gerarchico;
- percentuale di partecipazione;
- durata del contratto;
- modalità di corresponsione del corrispettivo spettante all’associato. E’ possibile prevedere anche il pagamento di eventuali acconti che saranno conguagliati in sede di rendiconto;
- possibilità di attribuire partecipazioni per la stessa impresa o affare ad altre persone senza che sia richiesto il consenso dell’associato;
- fare menzione che fiscalmente il rapporto di associazione in partecipazione con apporto dell’opera è regolamentato dall’articolo 53 del TUIR e che è soggetto a contribuzione INPS ai sensi dell’articolo 43 del decreto legge. n. 269 del 30/09/2003. Nel caso di apporto di capitale o misto si applica la normativa prevista dall’articolo 44 del TUIR.
CHI
I soggetti che possono sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione agli utili possono essere:
- per l’associante = chiunque svolga un’attività d’impresa, sia in forma individuale che societaria;
- per l’associato = sia persona fisica non imprenditore, sia persona fisica imprenditore, sia società.
Possono farsi assistere, per la redazione dell’atto e gli adempimenti successivi, da un commercialista, un consulente del lavoro, un avvocato, un notaio.
FAQ
Come viene determinata la percentuale di utile spettante all’associato nel caso di partecipazione ad uno specifico affare?
Si ritiene che l’associante abbia l’obbligo di predisporre un prospetto contabile appositamente per il suddetto affare, corredato di tutti i giustificativi, dal quale si determini l’utile civilistico e su tale importo verrà calcolata la quota di utile di competenza dell’associato.
Come viene tassato il compenso spettante all’associato in partecipazione che apporta capitale o capitale e lavoro?
In tale caso si applica gli articoli 44 e 47 del TUIR e l’articolo 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2008: il compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale è considerato reddito da capitale. Pertanto il compenso viene equiparato a distribuzione di utili e viene tassato in maniera diversa a seconda che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Per determinare tale situazione, i contratti di associazione in partecipazione sono assimilati alla partecipazione in società. Sono partecipazioni qualificate quelle in cui l’apporto supera il 5% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentari, o il 25% nel caso si tratti di altre partecipazioni. Nel caso l’associante sia un impresa con contabilità semplificata la partecipazione si considera qualificata se il valore dell’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (come individuato nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 47 del TUIR).
Nel caso di contratti di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni qualificate il reddito è tassato nei limiti del 49,72% ad aliquota progressiva IRPEF. Nel caso di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni non qualificate il reddito è tassato ad imposta sostitutiva del 12,50% mediante applicazione della ritenuta d’imposta a titolo definitivo con versamento da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso.
In questo caso non vi è assoggettamento a contribuzione INPS.
Come viene tassato il compenso spettante all’associato in partecipazione che apporta la propria opera?
Ai fini delle imposte dirette il compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione per l’apporto di opera è determinato come reddito di lavoro autonomo, viene assoggettato a ritenuta di acconto nella misura del 20% e va dichiarato per cassa nel modello Unico relativo all’anno in cui è stato incassato nel quadro RL, oppure nel
modello 730 quadro D.
Ai fini contributivi il compenso corrisposto all’associato è soggetto a contribuzione nella misura prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS che ad oggi ammonta al 26% se non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, e al 17% se iscritto o pensionato. Il contributo previdenziale dovuto è ripartito nella misura del 45% in capo all’associato ed il restante 55% in capo all’associante. Tanto la ritenuta d’acconto che il contributo previdenziale devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento di qualsiasi somma a titolo di corrispettivo del contratto di associazione.
E’ possibile costituire un contratto di associazione in partecipazione agli utili con apporto di opera da parte di un soggetto (associato) esercente attività d’impresa in forma individuale o di società di persona?
Sì, tale situazione è sicuramente possibile. In tale caso il corrispettivo di competenza dell’associato fa parte dei ricavi d’impresa e, pertanto, sarà da assoggettare a
IVA e parteciperà alla formazione del reddito d’impresa.