La differenza è nel presupposto , e poi di procedura , nella sostanza è la medesima nella fase strettamente esecutiva con alcune differenze.
La procedura fallimentare si applica solo nei confronti di soggetti fallibili e dichiarati tali (tipicamente le attività commerciali ove ricorrano alcuni requisiti minimi) poi viene formato il patrimonio del fallitto da vendere all asta in modo da soddisfare i creditori . I beni vanno al asta singolarmente e o a lotti, ed il responsabile e procedente è il curatore fallimentare.
Per qualsiasi altro soggetto non dichiarato fallito , nei cui confronti un creditore procede nell'aggressione di un bene o piu beni, è l esecuzione immobiliare , ove il creditore è il procedente . Il responsabile della procedura è un delegato del Giudice dell Esecuzione .
Il bene o i beni vanno all asta singolarmente e o per lotti ugualmente come nel fallimento .
Queste le principali sostanziali differenze tra fallimento ed esecuzione.
La natura del credito e del creditore fisco o meno non rileva , potendo procedere sia in esecuzione che nel fallimento