Se un'attività fallisce non penso si possa farne un'altra così tanto per fare (stessi soci o soci diversi) come se nulla fosse.
Come no.
Con soci identici eo diversi, la nuova compagine resta pur sempre un soggetto giuridico distinto e differente da quello fallito, che svolge la stessa e identica attività dove più gli pare e piace e quindi pure in quello stesso ed identico luogo.
Qualcuno, tra i più spregiudicati imprenditori, è riuscito perfino a farsi finanziare da un'altra banca la nuova srls appena costituita, per il tramite di procedure "start up".
Per "comperare" quegli stessi beni e quello stesso insieme di organizzazioni, che già da anni trovavano all'interno di quegli stessi locali poi finiti all'asta, utilizzati ieri come oggi, dalle stesse ed identiche persone.
Successivamente è stata costituita la SRLS per proseguire l’attività .
A mio avviso la SRLS non ha titolo e decrebbe lasciare l’immobile prima dell’emissione del decreto di trasferimento .
Oi Marco,
Se ci pensi, per pura e semplice logica, quanto sostieni è davvero improbabile.
Posto che il soggetto fallito "ha cambiato cavallo", costituendo la srls che ora conduce l'attività all'interno di quei locali;
Operazione che, come detto, resta tanto possibile, quanto leggittima.
Atteso che la srls, la sas e la persona fisica che le amministra in pectore, sono soggetti giuridici distinti tra di loro.
Ti pare probabile, che dopo tutte le operazioni burocratiche, gli oneri e le spese necessarie sostenute dal proprietario/debitore, per avviare e sostenere questa tal manovra, possa tutto quanto saltare in aria dopo due secondi, per via di una banale mancanza del titolo in capo alla srls?
Più probabile è, che la sas si sia ben tutelata, soprattutto su questo versante.
Molto probabilmente con un regolare contratto di affitto.
Che resta valido ed efficace in tutti i suoi effetti di legge.
Ti auguro di sbagliarmi.
Tuttavia, in questo genere di contesti, certe prassi sono la consuetudine, atteso che chi le applica, non ha più ormai molto da perdere.
La normativa delle locazioni per gli immobili commerciali prevede una durata fino a 30 anni.
Lo stratagemma, di stipulare contratti di durata "mostro", viene spesso utilizzato dai soggetti esecutati, proprio per rendere difficile la "circolazione" dei beni, oggetto di esproprio.
Se a ciò, si dovesse aggiungere pure la presenza di un canone di locazione irrisorio, oltre al danno ci sarà pure la beffa.