Bagudi

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Agente Immobiliare
Casa pignorata abitabile fino al trasferimento a meno che il debitore non ostacola le visite o cerca di impedire la vendita dell’immobile.


Con l’ennesimo decreto “semplificazioni”, il Governo ha cambiato di nuovo le regole del processo civile e, in particolare, quelle sui pignoramenti immobiliari. Lo scopo della nuova riforma è tutelare i debitori consentendo loro di rimanere nelle case messe all’asta dai tribunali finché il bene non verrà aggiudicato il miglior offerente.

Pignoramenti immobiliari: approvate le norme salva debitori
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Notare che la norma non è retroattiva, quindi riguarda solo le esecuzioni che iniziano adesso e quindi maturano per la prima asta non prima di un anno se va bene.

Fino a quando troverà applicazione pratica, chissà quante volte avranno rimodificato il cpc!
 

Avv Luigi Polidoro

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Ho letto l'articolo da te postato, Bagudi, ma non mi ritrovo.
Ho il testo modificato del 560 e non mi sembra abbiano variato i presupposti dell'ordine di liberazione.
L'immobile viene sempre venduto con l'esecutato all'interno; dovrà andar via al momento della emissione dell'ordine di liberazione (in genere contestuale al decreto di trasferimento).
 

Allegati

  • DL 135-2018.pdf
    113,5 KB · Visite: 42

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Dall'articolo io ho capito che la differenza sta nel fatto che ora, invece di chiedere l'ordine di liberazione prima, lo faranno solo se la casa sarà venduta, il che significa che tutti quelli che compreranno un immobile ancora occupato dal proprietario avranno dei bei tempi per liberare la casa...
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Sì, diciamo che i tempi per la liberazione si allungheranno per il semplice fatto che partiranno dopo..... sarebbe stato opportuno normare anche questo aspetto dando una tempistica più restrittiva a quella attuale.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Intendevo una data restrittiva per l'effittiva liberazione dei locali, senza affidarsi a usanze locali tipo i tre o più ingressi e così via.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Ho letto l'articolo da te postato, Bagudi, ma non mi ritrovo.
Ho il testo modificato del 560 e non mi sembra abbiano variato i presupposti dell'ordine di liberazione.
L'immobile viene sempre venduto con l'esecutato all'interno; dovrà andar via al momento della emissione dell'ordine di liberazione (in genere contestuale al decreto di trasferimento).

Carissimo, evidentemente nel tuo tribunale questa è (era) la prassi consolidata, tra l'altro del tutto comprensibile dal punto di vista sociale.

Ti assicuro che ci sono altri tribunali (o GE) che sloggiano l'immobile ben prima che vi sia aggiudicazione. In linea con la legge che dava discrezione e con le linee guida per le buone prassi nel campo delle esecuzioni immobiliari a cura del CSM.


Adesso per legge non si potrà più sloggiare prima del decreto di trasferimento (a parte i casi previsti).

Almeno non sui nuovi pignoramenti (notificati/iscritti a ruolo/trascritti?) a partire da oggi. O per meglio dire, da quando sarà pubblicata la legge in GU.


Si tratta della famosa norma Bramini.
In sede di decreto legge era assai blanda, a mio avviso. Riguardavo solo i soggetti stile Bramini: creditori verso lo stato ma pignorati per debiti privati.

In fase di conversione in legge è stata allargata a tutti i debitori.
I creditori non saranno contenti...

Ho capito l'arcano.

L'allegato postato da Silvana NON è il testo definitivo della conversione in legge.
E' il testo iniziale del decreto legge che, come dicevo, è stato molto stravolto nell'iter di conversione in legge.

Nell'allegato che trovate a questo link, il sinottico completo, art. 4 della legge per quello che riguarda il nostro discorso.
https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/07/semplificazioni


Sono modificati anche la conversione del pignoramento e le precisazioni del credito.
(ma sono invariati rispetto al dl 135/2018)
 

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