Ho letto l'articolo da te postato, Bagudi, ma non mi ritrovo.
Ho il testo modificato del 560 e non mi sembra abbiano variato i presupposti dell'ordine di liberazione.
L'immobile viene sempre venduto con l'esecutato all'interno; dovrà andar via al momento della emissione dell'ordine di liberazione (in genere contestuale al decreto di trasferimento).
Carissimo, evidentemente nel tuo tribunale questa è (era) la prassi consolidata, tra l'altro del tutto comprensibile dal punto di vista sociale.
Ti assicuro che ci sono altri tribunali (o GE) che sloggiano l'immobile ben prima che vi sia aggiudicazione. In linea con la legge che dava discrezione e con le linee guida per le buone prassi nel campo delle esecuzioni immobiliari a cura del CSM.
Adesso per legge non si potrà più sloggiare prima del decreto di trasferimento (a parte i casi previsti).
Almeno non sui nuovi pignoramenti (notificati/iscritti a ruolo/trascritti?) a partire da oggi. O per meglio dire, da quando sarà pubblicata la legge in GU.
Si tratta della famosa norma Bramini.
In sede di decreto legge era assai blanda, a mio avviso. Riguardavo solo i soggetti stile Bramini: creditori verso lo stato ma pignorati per debiti privati.
In fase di conversione in legge è stata allargata a tutti i debitori.
I creditori non saranno contenti...
Ho capito l'arcano.
L'allegato postato da Silvana NON è il testo definitivo della conversione in legge.
E' il testo iniziale del decreto legge che, come dicevo, è stato molto stravolto nell'iter di conversione in legge.
Nell'allegato che trovate a questo link, il sinottico completo, art. 4 della legge per quello che riguarda il nostro discorso.
https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/07/semplificazioni
Sono modificati anche la conversione del pignoramento e le precisazioni del credito.
(ma sono invariati rispetto al dl 135/2018)