centroserviziaprilia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno,

Da pochissimo mi sto interessando al settore delle aste, ma ho un piccolissimo dubbio, quando nell'avviso dicono che le spese della procedura in totale sono del 20% intendono anche i costi fiscali (imposta di registro e fisse) di trasferimento o non sono compresi? quindi essendo seconda casa sarebbe il 9% sul totale aggiudicazione?

Poi un'altro chiarimento che non è correlato ma che ho letto sempre nella perizia:
Come posso fare per controllare se un immobile è stato assegnato al coniuge divorziato/separato, se faccio una visura ipotecaria si evince? e se è stato assegnato e non trascritto come posso verificarlo?.

Grazie mille per i vostri consigli e disponibilità
Daniele Latina
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Come posso fare per controllare se un immobile è stato assegnato al coniuge divorziato/separato, se faccio una visura ipotecaria si evince? e se è stato assegnato e non trascritto come posso verificarlo?.

Grazie mille per i vostri consigli e disponibilità
Daniele Latina
Se ci sono dei figli di mezzo dovrebbe essere sicuramente trascritta in conservatoria:

La trascrivibilità del diritto di assegnazione della casa familiare, introdotta dalla nota sentenza 454/1989 della Corte Costituzionale, è circoscritta al solo caso in cui tale assegnazione venga disposta a favore del coniuge affidatario della prole, in quanto tale; la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione non è pertanto applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario. Il diritto che consegue all’assegnazione della casa familiare ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente previsti dalla legge e non rientrando tra di essi un provvedimento del genere...

http://www.monzacameracivile.it/Pages/Osservatorio/?id=330


Quindi non c'è l'obbligo di trascrizione e peggio è opponibile agli acquirenti in buona fede..

Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 11096 del 26/07/2002. Ricapitoliamo: secondo la suprema corte, il coniuge assegnatario dell'abitazione familiare non è obbligato a trascrivere il provvedimento di omologazione dell'accordo, raggiunto in sede di separazione, che prevede l'assegnazione dell'abitazione familiare. L'assegnazione, anche se non trascritta in conservatoria, sarà opponibile al terzo acquirente dell'immobile, in data successiva,NONOSTANTE LA BUONA FEDE DELL'ACQUIRENTE MEDESIMO.

http://www.avvocatogratis.it/aprile...zo-acquirente-dellimmobile-.html#.U9EHXu0azCQ
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Se ci sono dei figli di mezzo dovrebbe essere sicuramente trascritta in conservatoria:

La trascrivibilità del diritto di assegnazione della casa familiare, introdotta dalla nota sentenza 454/1989 della Corte Costituzionale, è circoscritta al solo caso in cui tale assegnazione venga disposta a favore del coniuge affidatario della prole, in quanto tale; la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione non è pertanto applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario. Il diritto che consegue all’assegnazione della casa familiare ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente previsti dalla legge e non rientrando tra di essi un provvedimento del genere...

http://www.monzacameracivile.it/Pages/Osservatorio/?id=330


Quindi non c'è l'obbligo di trascrizione e peggio è opponibile agli acquirenti in buona fede..

Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 11096 del 26/07/2002. Ricapitoliamo: secondo la suprema corte, il coniuge assegnatario dell'abitazione familiare non è obbligato a trascrivere il provvedimento di omologazione dell'accordo, raggiunto in sede di separazione, che prevede l'assegnazione dell'abitazione familiare. L'assegnazione, anche se non trascritta in conservatoria, sarà opponibile al terzo acquirente dell'immobile, in data successiva,NONOSTANTE LA BUONA FEDE DELL'ACQUIRENTE MEDESIMO.

http://www.avvocatogratis.it/aprile...zo-acquirente-dellimmobile-.html#.U9EHXu0azCQ



In primo luogo deve essere ante pignoramento per essere opponibile, poi deve essere riportata nella perizia.
Insomma la cosa non può restare occulta, l' avente diritto che abita nella casa lo esterna e il curarore
deve pubblicizzarlo.
In caso contrario qualcuno deve pagare !
 

Tovrm

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno,

Da pochissimo mi sto interessando al settore delle aste, ma ho un piccolissimo dubbio, quando nell'avviso dicono che le spese della procedura in totale sono del 20% intendono anche i costi fiscali (imposta di registro e fisse) di trasferimento o non sono compresi? quindi essendo seconda casa sarebbe il 9% sul totale aggiudicazione?



Il 20% del valore di aggiudicazione viene dato a titolo di cauzione per il pagamento delle spese successive all'aggiudicazione stessa: imposte (10% e non 9% se seconda casa), spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, spese relative all'onorario del professionista delegato, ecc.. In genere è una somma che supera l'importo di tutti questi oneri e quindi quanto residua, documentando le spese effettivamente sostenute o dovute per legge, viene restituito all'aggiudicatario.
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Il 20% del valore di aggiudicazione viene dato a titolo di cauzione per il pagamento delle spese successive all'aggiudicazione stessa: imposte (10% e non 9% se seconda casa), spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, spese relative all'onorario del professionista delegato, ecc.. In genere è una somma che supera l'importo di tutti questi oneri e quindi quanto residua, documentando le spese effettivamente sostenute o dovute per legge, viene restituito all'aggiudicatario.

Ciao Tovrm, anche tu qui?
 

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