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Sequestro preventivo di un Blog: quali sono i presupposti?
Cassazione penale, sez. V, sentenza 24/03/2016 n° 12536

La sentenza della V sez. penale della Corte di Cassazione n. 12536 del 24 marzo 2016 si colloca nel filone degli ormai numerosi provvedimenti giurisdizionali che intervengono a regolare il fenomeno Internet in mancanza di precise disposizioni di carattere normativo. In tali casi l’attività interpretativa della Suprema Corte assume una rilevanza fondamentale, come nel caso di specie che ha per oggetto uno dei tipici strumenti del web 2.0 come il blog.

In particolare il ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 595, primo e terzo comma, cod. pen. commesso ai danni di un terzo per aver pubblicato sul suo blog scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio, contesta un’ordinanza del Tribunale di Parma di rigetto della richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro emesso dallo stesso Tribunale avente ad oggetto l'inteso sito internet.

Diverse sono le motivazioni addotte dal ricorrente ritenute, però, dalla Suprema Corte nella maggior parte dei casi inammissibili o infondate per motivi di carattere procedurale.

La pronuncia della Corte si segnala in quanto ribadisce in materia
importanti principi di carattere sostanziale già affermati dalle Sezioni Unite. Innanzitutto viene sancito che in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la sola testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Mentre, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (Sez. Un. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 - dep. 17/07/2015).

Difatti il concetto di stampa definisce il prodotto editoriale sulla base di un requisito ontologico (struttura) e di uno teleologico (scopi della pubblicazione): la struttura è costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), mentre la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. In questo quadro, hanno osservato le Sezioni unite, la previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili.
Nel caso di specie, sostiene la Suprema Corte che l'ordinanza impugnata ha rilevato che il sito non risulta registrato come organo di stampa, non presenta alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni. Si tratta, invece, di un blog, nel quale è assente qualsiasi riferimento a un direttore responsabile, le pubblicazione si susseguono con cadenza del tutto irregolare (a volte anche a distanza di anni), svariati scritti consentono interventi dei lettori in replica o a commento. A nulla vale il riferimento da parte del ricorrente al riconoscimento sostanziale dell'attività informativa e giornalistica ed alle diverse sezioni e tipologie di contenuti del sito web, nonché, con il motivo aggiunto, all'iscrizione dello stesso ricorrente all'ordine dei giornalisti: i rilievi, difatti, non inficiano le conclusioni del giudice del riesame in ordine alla carenza, nel sito in questione, dei requisiti, così come precedentemente delineati necessari a definire una testata giornalistica telematica.

Con il provvedimento in esame la Suprema Corte coglie l’occasione,
anche, per ribadire un altro importante principio in tema di sequestro preventivo di siti web. Difatti, come già affermato dalle Sezioni Unite, in tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo anche di un intero sito web (v. sempre Sez. U. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 - dep. 17/07/2015). Del resto, nel caso in questione, l'ordinanza impugnata ha dato conto dell' impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari sulla base della valutazione della complessiva vicenda e, segnatamente, dell'inadeguatezza di cui hanno dato prova i precedenti sequestri parziali del sito in questione.

(Altalex, 5 aprile 2016. Nota di Michele Iaselli)
 

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Eppure ricordo che pochi anni fa i giudici si battevano per questa importantissima libertà di parola che improvvisamente poteva venire a mancare...... Liberissimi di parlare e pensare purchè secondo regole
 

Antonello

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Eppure ricordo che pochi anni fa i giudici si battevano per questa importantissima libertà di parola che improvvisamente poteva venire a mancare...... Liberissimi di parlare e pensare purchè secondo regole

La sentenza è per: l'aver pubblicato sul suo blog scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio".
E' anche questa libertà di stampa, ma nei limiti dell'educazione.
Se superi il limiti dettati dall'educazione, c'è una legge che ti punisce.
 

eldic

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La sentenza è per: l'aver pubblicato sul suo blog scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio".
E' anche questa libertà di stampa, ma nei limiti dell'educazione.
Se superi il limiti dettati dall'educazione, c'è una legge che ti punisce.

ah, sul SUO blog, non su pagine di terzi...
no, in tal caso mi rimangio il commento precedente.
 

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