buon giorno ho 71 anni ex commerciante artigiano, ora in pensione.
ATTENZIONE, QUANDO SI CEDE L' ATTIVITA', IL CONTRATTO D'AFFITTO
E' MEGLIO RIFARLO, INTESTANDOLO AL' ACQUIRENTE.
Nell'ottobre 2009 ho ceduto l'attività e contratto d'affitto, regolarmente registrato dal notaio, comunicandolo al locatore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i dati dell'acquirente. Il locatore non ha mai fatto opposizione, anche dopo avergli presentato il nuovo conduttore, persona giovane sposata con un figlio e moglie stipendiata con casa propria, quindi affidabilissimo.
Credevo di vivere i miei ultimi anni di vita in pace, purtoppo non è andata così.
Il mese di giugno 2013, mi è arrivato un'ingiunzione dal tribunale per canoni e spese condominiali del 2012 che il conduttore non ha pagato. Premetto: Se il locatore si fosse opposto, non avrei ceduto l'attività, e poi, non capisco perché mi ritiene responsabile, dopo che, al conduttore cessionario, nel 2012 gli aveva diminuito l'affitto ( da 900 euro a 700 euro) inoltre, non sono mai stato avvisato dell'insolvenza del conduttore cessionario, lo hanno sfrattato a mia insaputa, se lo avessi saputo prima che lo sfrattassero, avrei cercato di riprendermi l'attività, pagando gli affitti e le spese condominiali, che inizialmente ammontavano a euro 2.100, cifra che potevo disporre, ma dopo lo sfratto sono diventati 6.700 euro più spese di prcedura, pari all'intera mia pensione di un anno, una somma che non possiedo, e poiché è passata in tribunale sarà ancora più onerosa.
L'art. 36 della legge n° 392 del 1978 mi sembra chiara, dice che il locatore può opporsi entro trenta giorni, ma solo per gravi motivi, cosa che non ha fatto, anzi ha dimostrato di essere favorevole alla cessione, inoltre, dll'art. 1408, leggo: il cedente è liberato dalle sue obligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo(1) tuttavia il contraeente ceduto, se: HA DICHIARATO DI NON LIBERARE IL CEDENTE: può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte(1294). Nel caso previsto dal comma precedente, (se il locatore avesse fatto oppsiozione) il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cesionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno. (2)
IL DANNO L'HO AVUTO, POICHE' NON SAPENDO NULLA, NON HO POTUTO RIPRENDERMI L'ATTIVITA' E LE SPESE SONO DIVENTATE ENORMI.