La revoca della donzione avviene solo in casi espressi dal codice civile...ti riporto uno stralcio dal sito dello "Studio Cataldi":
"Anche dopo che la donazione è perfezionata e ha iniziato a dispiegare i suoi effetti, la legge prevede due ipotesi in cui può divenire inefficace, a seguito della pronuncia giudiziale di revocazione (o “revoca”), con sentenza di tipo costitutivo, a patto che il donante o i suoi eredi decidano di esercitare l’azione che l’ordinamento prevede all’uopo. Le due ipotesi sono del tutto eterogenee, infatti la prima è volta a sanzionare, sia pure indirettamente, il comportamento “irriconoscente” del donatario: si parla, tecnicamente, di “ingratitudine” del donatario (cfr. art. 801 c.c.). La seconda ipotesi, invece, tende a tutelare anche a posteriori la piena libertà di scelta del donante, nel senso che il legislatore presume (ma non in modo assoluto, dato che in mancanza di apposita domanda giudiziale la presunzione de quo non ha luogo) che se il disponente, al tempo della donazione, avesse saputo che sarebbero sopravvenuti dei figli, non avrebbe deciso di compiere il negozio di cui trattasi (cfr. art. 803 c.c.). In virtù della prevalenza dei motivi che hanno determinato il donante a compiere il negozio, rispetto alle cause che ne determinerebbero la revocazione, quest’ultima non opera, neppure qualora il donante o i suoi eredi la chiedano, in alcune ipotesi peculiari: donazioni obnuziali o remuneratorie ovvero liberalità d’uso o quelle contemplate dall’art. 742 del codice civile"...(...)