Salve ragazzi mi appello ai più esperti in merito alla recente manovra Monti che rivede le rendite catastali al fine del caloclo ICI IMU; la mia domanda è questa.
Il fatto che vengano aumentate le rendite portando il coefficiente di ricapitalizzazione a 160 per le categorie A escluso A10 secondo voi influirà anche sul calcolo delle imposte di registro per la compravendita? oppure no, non mi sembra che nel decreto si faccia riferimento alla rivalutazione in questo senso, però non c'è nemmeno scritto esplicitamente che tali rivalutazioni non sono riferite al calcolo delle imposte di cui sopra, riporto il testo in oggetto:
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione di
A/10 e C/1;
un saluto a tutti.
Il fatto che vengano aumentate le rendite portando il coefficiente di ricapitalizzazione a 160 per le categorie A escluso A10 secondo voi influirà anche sul calcolo delle imposte di registro per la compravendita? oppure no, non mi sembra che nel decreto si faccia riferimento alla rivalutazione in questo senso, però non c'è nemmeno scritto esplicitamente che tali rivalutazioni non sono riferite al calcolo delle imposte di cui sopra, riporto il testo in oggetto:
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione di
A/10 e C/1;
un saluto a tutti.