Tra gli utenti del Forum ci sono tantissimi agenti immobiliari che operano nel settore delle cessioni e degli affitti di azienda.
Capita, sporadicamente, qualche post o qualche accenno a questo particolare settore che "incuriosisce" molti, ma allo stesso tempo è sconosciuto alla maggior parte dei mediatori immobiliari.
Sconosciuto per propria volontà o perchè da sempre indirizzati a lavorare sul mattone nudo e crudo.
Rispetto alla mediazione dell'immobile, quella sull'azienda richiede un'attenzione particolare che presuppone qualche studio superiore a quello legato all'immobile di per se stesso.
Viene richiesta qualche nozione in più sul diritto commerciale, sull'imposta di registro, sull'I.V.A., sulle leggi che disciplinano il commercio, sulle leggi sanitarie, sui regolamenti regionali, provinciali e comunali ove insiste l'attività.
Cercheremo di far capire, a episodi, che cosa è l'azienda in termini pratici, senza avere alcuna pretesa di passare per sapientoni o tuttologi, ma utilizzando le parole che normalmente utilizziamo nelle nostre trattative.
Sono graditissimi gli interventi di chiunque sia interessato a questo argomento.
L’azienda è definita nel codice civile, Titolo VIII, Capo I, art. 2555:
“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
In generale:
“organismo economico rivolto al raggiungimento di uno scopo determinato”.
Da queste definizioni si individuano due elementi:
- l’elemento oggettivo: l’azienda, statica, come complesso di beni mobili o immobili destinati ad uno scopo produttivo. Per esempio i magazzini, i macchinari, le attrezzature, gli arredi, ecc.
- l’elemento soggettivo: esercizio di un’attività, dinamica, intesa come un insieme di atti coordinati al raggiungimento di un risultato.
L’elemento dinamico è l’imprenditore che l’art. 2082 c.c. lo intravede in colui il quale esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Possiamo ben dire che l’attività è economica, professionale, organizzata, mirata ad uno scopo produttivo che comporta l’assunzione del rischio consistente nella eventualità che i costi non siano coperti dai ricavi.
Gli imprenditori possono essere:
- agricoli: ai sensi dell’art. 2135 c.c., coloro i quali esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.
- commerciali: ai sensi dell’art. 2195 c.c., coloro i quali esercitano una delle seguenti attività: industriale, diretta alla produzione di beni e servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, per acqua o per aria; bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti.
I commerciali, a loro volta, si distinguono tra:
- imprenditori medio grandi, indicati nell’art. 2195 c.c.;
- piccoli imprenditori ossia i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Può esercitare l’impresa commerciale chi ha raggiunto la maggiore età e non sia interdetto o inabilitato, con le dovute eccezioni.
I commercianti possono svolgere l’attività di vendita:
- all’ingrosso;
- al minuto in sede fissa (in locali o aree private);
- al minuto su aree pubbliche;
- per corrispondenza su catalogo;
- mediante distributori automatici,
- al domicilio dei compratori.
Fra le attività commerciali possiamo includere anche le somministrazioni di alimenti e bevande in sede fissa: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari ed anche quelle effettuate su aree pubbliche dagli “ex ambulanti”.
La legge sul commercio stabilisce che è commerciante all’ingrosso “chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande”.
Gli “utilizzatori professionali” sono gli imprenditori che esercitano attività industriali, agricole, alberghiere, arti e professioni ed, in genere, tutti gli esercenti un’attività di produzione di beni e di servizi.
Gli “utilizzatori in grande” sono le comunità, le connivenze, le cooperative di consumo ed i consorzi.
La differenza tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio sta appunto nella qualità dell’acquirente (grossisti, dettaglianti, utilizzatori in grande, professionali, ecc.) e mai nella quantità di merce compravenduta.
Il commercio al minuto si distingue da quello all’ingrosso, non per le merci e nemmeno per le quantità di merci vendute, ma perché il commerciante al minuto rivende le merci sia al consumatore finale che a chiunque gliene faccia richiesta.
Il commerciante all’ingrosso può effettuare le vendite soltanto ad altri commercianti o utilizzatori professionali o utilizzatori in grande.
Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande .
Il commercio per corrispondenza su catalogo si intende quella che si effettua solamente nei confronti del consumatore finale.
Si effettua mediante scelta su catalogo della merce che si intende acquistare, si conferisce l’ordine all’azienda commerciale che provvede alla consegna a mezzo pacco postale in assegno per l’importo della merce e delle spese di spedizione.
Il commercio e la somministrazione con distributori automatici funziona mediante l’introduzione di monete corrispondenti al prezzo dell’oggetto in vendita e richiesto mediante pulsante e consegna della merce in apposito scomparto.
...segue...
Capita, sporadicamente, qualche post o qualche accenno a questo particolare settore che "incuriosisce" molti, ma allo stesso tempo è sconosciuto alla maggior parte dei mediatori immobiliari.
Sconosciuto per propria volontà o perchè da sempre indirizzati a lavorare sul mattone nudo e crudo.
Rispetto alla mediazione dell'immobile, quella sull'azienda richiede un'attenzione particolare che presuppone qualche studio superiore a quello legato all'immobile di per se stesso.
Viene richiesta qualche nozione in più sul diritto commerciale, sull'imposta di registro, sull'I.V.A., sulle leggi che disciplinano il commercio, sulle leggi sanitarie, sui regolamenti regionali, provinciali e comunali ove insiste l'attività.
Cercheremo di far capire, a episodi, che cosa è l'azienda in termini pratici, senza avere alcuna pretesa di passare per sapientoni o tuttologi, ma utilizzando le parole che normalmente utilizziamo nelle nostre trattative.
Sono graditissimi gli interventi di chiunque sia interessato a questo argomento.
AZIENDA
L’azienda è definita nel codice civile, Titolo VIII, Capo I, art. 2555:
“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
In generale:
“organismo economico rivolto al raggiungimento di uno scopo determinato”.
Da queste definizioni si individuano due elementi:
- l’elemento oggettivo: l’azienda, statica, come complesso di beni mobili o immobili destinati ad uno scopo produttivo. Per esempio i magazzini, i macchinari, le attrezzature, gli arredi, ecc.
- l’elemento soggettivo: esercizio di un’attività, dinamica, intesa come un insieme di atti coordinati al raggiungimento di un risultato.
L’elemento dinamico è l’imprenditore che l’art. 2082 c.c. lo intravede in colui il quale esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Possiamo ben dire che l’attività è economica, professionale, organizzata, mirata ad uno scopo produttivo che comporta l’assunzione del rischio consistente nella eventualità che i costi non siano coperti dai ricavi.
Gli imprenditori possono essere:
- agricoli: ai sensi dell’art. 2135 c.c., coloro i quali esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.
- commerciali: ai sensi dell’art. 2195 c.c., coloro i quali esercitano una delle seguenti attività: industriale, diretta alla produzione di beni e servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, per acqua o per aria; bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti.
I commerciali, a loro volta, si distinguono tra:
- imprenditori medio grandi, indicati nell’art. 2195 c.c.;
- piccoli imprenditori ossia i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Può esercitare l’impresa commerciale chi ha raggiunto la maggiore età e non sia interdetto o inabilitato, con le dovute eccezioni.
I commercianti possono svolgere l’attività di vendita:
- all’ingrosso;
- al minuto in sede fissa (in locali o aree private);
- al minuto su aree pubbliche;
- per corrispondenza su catalogo;
- mediante distributori automatici,
- al domicilio dei compratori.
Fra le attività commerciali possiamo includere anche le somministrazioni di alimenti e bevande in sede fissa: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari ed anche quelle effettuate su aree pubbliche dagli “ex ambulanti”.
La legge sul commercio stabilisce che è commerciante all’ingrosso “chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande”.
Gli “utilizzatori professionali” sono gli imprenditori che esercitano attività industriali, agricole, alberghiere, arti e professioni ed, in genere, tutti gli esercenti un’attività di produzione di beni e di servizi.
Gli “utilizzatori in grande” sono le comunità, le connivenze, le cooperative di consumo ed i consorzi.
La differenza tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio sta appunto nella qualità dell’acquirente (grossisti, dettaglianti, utilizzatori in grande, professionali, ecc.) e mai nella quantità di merce compravenduta.
Il commercio al minuto si distingue da quello all’ingrosso, non per le merci e nemmeno per le quantità di merci vendute, ma perché il commerciante al minuto rivende le merci sia al consumatore finale che a chiunque gliene faccia richiesta.
Il commerciante all’ingrosso può effettuare le vendite soltanto ad altri commercianti o utilizzatori professionali o utilizzatori in grande.
Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande .
Il commercio per corrispondenza su catalogo si intende quella che si effettua solamente nei confronti del consumatore finale.
Si effettua mediante scelta su catalogo della merce che si intende acquistare, si conferisce l’ordine all’azienda commerciale che provvede alla consegna a mezzo pacco postale in assegno per l’importo della merce e delle spese di spedizione.
Il commercio e la somministrazione con distributori automatici funziona mediante l’introduzione di monete corrispondenti al prezzo dell’oggetto in vendita e richiesto mediante pulsante e consegna della merce in apposito scomparto.
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