gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ho acquistato per mio figlio un appartamento sito in un Comune diverso da quello in cui oggi abita con me. Il notaio mi ha avvisato che mio figlio, entro 18 mesi dal rogito (avvenuto lo scorso dicembre), dovrà trasferire la propria residenza nel Comune ove si trova l'appartamento acquistato per non perdere i benefici prima casa. Nessuno mi ha saputo dire, però, per quanto tempo sarà obbligato, sempre per non perdere i benefici prima casa, a mantenere tale residenza, dato che mio figlio, per ora, non ha alcuna intenzione di lasciare la casa paterna. Faccio un esempio: nel febbraio 2016 la residenza di mio figlio viene trasferita (senza che, di fatto, ci vada ad abitare) presso un parente, che abita nello stesso Comune dell'appartamento, rispettando, quindi, il termine dei 18 mesi (che scadrebbe a giugno 2016); se, passati 6-8 mesi dal cambio di residenza, questa viene di nuovo cambiata, ritornando a quella di origine, il Fisco potrà obiettare qualcosa? In altri termini: se al 18° mese la residenza soddisfa i dettami fiscali, al 20° o successivamente potrà essere liberamente cambiata?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Questione più volte dibattuta senza pervenire ad una conclusione condivisa. Se l’immobile in questione è stato acquistato da tuo figlio, l’immobile non deve necessariamente soddisfare il bisogno dell’acquirente, questo è certo (tuo figlio può spostare la residenza entro i termini previsti nel Comune in cui si trova l’alloggio, ma non vivere abitualmente in quest’ultimo, che può essere affittato o dato in comodato), quello che non è certo è per quanto tempo l’acquirente debba mantenere tale residenza (è consolidato, invece, il principio secondo cui la residenza anagrafica, in ogni caso, prevale su quella di fatto e non è sufficiente avere la semplice dimora nel Comune ove si è effettuato l’acquisto agevolato), in quanto la norma non prevede espressamente un termine perentorio entro il quale la residenza debba essere mantenuta per non perdere i benefici fiscali.

La stessa Suprema Corte rileva che la legge n°168/1982, nello stabilire, all’art. 1, co. 6, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla verifica dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali, con eventuale revoca delle stesse, non fissa alcun termine al riguardo (Cass. n°1947/1999).

I più prudenti, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese (decadenza delle agevolazioni), consigliano, in ogni caso, di spostare la residenza spirato il termine di decadenza (triennale) del potere di accertamento dell’ufficio competente. che decorre, trattandosi di imposta principale, dalla richiesta di registrazione (art. 76, co. 2, lett. a), DPR n°131/1986), altri ritengono che sia possibile spostarla altrove, senza decadenza dell’agevolazione, sulla base di una sopravvenuta fondata (e dimostrabile) ragione, ma la questione, allo stato, non risulta affatto superata.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Questione più volte dibattuta senza pervenire ad una conclusione condivisa. Se l’immobile in questione è stato acquistato da tuo figlio, l’immobile non deve necessariamente soddisfare il bisogno dell’acquirente, questo è certo (tuo figlio può spostare la residenza entro i termini previsti nel Comune in cui si trova l’alloggio, ma non vivere abitualmente in quest’ultimo, che può essere affittato o dato in comodato), quello che non è certo è per quanto tempo l’acquirente debba mantenere tale residenza (è consolidato, invece, il principio secondo cui la residenza anagrafica, in ogni caso, prevale su quella di fatto e non è sufficiente avere la semplice dimora nel Comune ove si è effettuato l’acquisto agevolato), in quanto la norma non prevede espressamente un termine perentorio entro il quale la residenza debba essere mantenuta per non perdere i benefici fiscali.

La stessa Suprema Corte rileva che la legge n°168/1982, nello stabilire, all’art. 1, co. 6, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla verifica dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali, con eventuale revoca delle stesse, non fissa alcun termine al riguardo (Cass. n°1947/1999).

I più prudenti, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese (decadenza delle agevolazioni), consigliano, in ogni caso, di spostare la residenza spirato il termine di decadenza (triennale) del potere di accertamento dell’ufficio competente. che decorre, trattandosi di imposta principale, dalla richiesta di registrazione (art. 76, co. 2, lett. a), DPR n°131/1986), altri ritengono che sia possibile spostarla altrove, senza decadenza dell’agevolazione, sulla base di una sopravvenuta fondata (e dimostrabile) ragione, ma la questione, allo stato, non risulta affatto superata.

Vi è tuttavia da aggiungere che spostando la residenza si perdono i benefici dello scarico degli interessi qualora vi fosse stato mutuo.
 

Archimede Spadaccino

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Io aggiungerei anche che se nel caso lo volessi rivendere prima della scadenza dei 5 anni, non avendo mai portato la residenza nell'immobile che hai acquistato (non solo nel comune) dovrai pagare oltre alla differenza della tassazione tra prima e seconda casa , la mora e la plusvalenza.
Sembra di capire che hai acquistato l'immobile per investimento e lo hai intestato ad un figlio per usufruire dei benefici 1 casa.
 

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