CTR Lazio - sentenza 557/14/2011 : il contribuente non perde i benefici fiscali di cui ha fruito per l'acquisto della prima casa anche se non si trasferisce nell'immobile perché è affittato e l'inquilino non lo libera. Il caso parte dal ricorso presentato da un contribuente contro il quale l'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione negandogli l'agevolazione fiscale e recuperando il tributo versato in misura ridotta al momento della stipula dell'atto notarile con la motivazione che il contribuente non aveva trasferito la sua dimora nell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla data di acquisto. Ad avviso dei giudici “il beneficio fiscale non può essere negato perché il contribuente non ha adempiuto alla condizione contestata dal fisco per causa di forza maggiore, dando anche conto della sua volontà di adibire l'immobile a propria abitazione attivandosi, con una causa civile, al fine di ottenere lo scioglimento del contratto di locazione”.